Livello: serie
Estremi cronologici: 1909 - 1966Consistenza: 54 unità
Per meglio organizzare la distribuzione gratuita dei medicinali ai poveri
che godevano dell'assistenza medica comunale, garantita dalla legge sulla sanità
pubblica del 1888
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, fu prevista la compilazione
degli elenchi dei poveri del Comune, che dovevano essere approvati annualmente dalla
Giunta, così da tenere sempre aggiornata la posizione degli aventi diritto. Una vera
e propria operazione di 'censimento' dei poveri del comune per la formazione di un
elenco, sembrò attuarsi solo nel 1935
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. L'ultimo Regolamento per la
disciplina del rilascio dei medicinali agli iscritti nell'elenco dei
poveri conservato nell'archivio storico, fu approvato con
deliberazione consiliare n. 130 del 21 dicembre 1957.
Se il sostenimento delle
spese per il servizio sanitario prestato da medici, chirurghi e levatrici fu resa
obbligatoria ai Comuni di tutto il regno sin dal 1865, non così avvenne per
l'erogazione dei sussidi di spedalità. Costituì un caso particolare la Toscana, dove
rimase in vigore la normativa granducale
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che prevedeva
l'obbligo per i Comuni del rimborso agli enti ospedalieri per quel che riguardava le
spese sostenute per il ricovero e la cura degli ammalati poveri. Si veda al
proposito il Regolamento per la cura degli ammalati
miserabili e per lo allevamento della prole legittima del Municipio di
Vinci, in vigore dal 1 gennaio 1875. Con la legge 17 luglio 1890
ed il relativo regolamento d'esecuzione
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vennero stabilite le norme
relative alle prestazioni ospedaliere a carico del comune, nel caso in cui gli
istituti mutualistici o assistenziali non avessero potuto assumersene
l'onere.
Nella serie si trovano raccolti i registri in cui venivano inseriti
i dati personali dei ricoverati che servivano al Comune, sia per pagare le rette
degli ospedali, sia per ottenere, eventualmente, i rimborsi delle spese sostenute da
coloro che, secondo successivi accertamenti, non risultavano versare in condizioni
di povertà
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