Livello: serie
Estremi cronologici: 1600 ottobre 22 - 1973Consistenza: 4 unità
Le boscose colline delle Cerbaie da sempre proprietà pubblica, suddivisa
fra le comunità di Castelfranco e Santa Croce, inesauribile riserva di legname,
nonché luogo privilegiato per il contrabbando con il vicino stato lucchese, divenne
alla metà del '500 una specie di territorio da colonizzare per trovare nuove terre
da coltivare e per rimpinguare le casse comunitative. In una copia delle riforme
statutarie di Santa Croce del 1537 - '38 a tal proposito si legge: "Le comunità di
Santa Croce et Castelfranco vedendosi da molte spese oppresse et il datio stare alto
rispetto alle piccole entrate della comunità, desiderando aumentar l'entrata per
posseme supplire alle spese. Et Anchora desiderose compiacere a molti suoi huomini
et poveri et ricchi li quali con grande instantia più volte all'una et all'altra
comunità hanno supplicato doversi concedere ad livello a linea masculina li poderi
di Cerbaia. Et maxime perché la maggior parte del piano di detti comuni et maxime di
S. Croce è venuta in mano di huomini del contado et maxime da Brucianesi, Empoli,
Lastra et altri luoghi et hannone facto poderi di sorte che li poveri si trovano
senza terra da lavorare [...]. Li prefati statutarii [...] deliberaromo che in detta
Cerbaia si faccino de poderi et maxime ne lupghi dove già fumo detti poderi et in
altri luoghi dove non sia molto legniame et bosco et che detti poderi si diano a chi
ne vorrà [...]
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La
riforma dei Cinque Conservatori del 1549
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regolarizzò quanto già fatto dai Santacrocesi prevedendo che
i beni di proprietà comunitativa potessero essere allivellati a privati col sistema
del pubblico incanto. Solo raramente i contratti di livello furono conservati in
maniera distinta dagli altri atti stipulati dal cancelliere. Spesso tali contratti
furono trascritti dai cancellieri stessi sui registri delle deliberazioni dei
magistrati comunitativi, di seguito alla verbalizzazione dell'avvenuto incanto. Nel
1742 l'ufficio dei Nove Conservatori dettero direttive
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ai cancellieri comunitativi
affinché tenessero un registro per annotarvi i contratti di livello, di censo e
simili, raccomandando di riportarvi anche quelli stipulati in precedenza e di cui
esistesse memoria nei documenti d'archivio. I cancellieri furono altresì tenuti alla
conservazione e all'aggiornamento periodico di registri in cui ogni bene allivellato
comparisse col nome del livellario e della relativa quota di canone
(Campioni).