Livello: serie
Estremi cronologici: 1681 - 1720Consistenza: 6 unità
La circolare dei Nove Conservatori del 7 maggio 1700 dava istruzioni alle
magistrature comunitative per la elezione dei depositari dei pegni pretori e ne
circoscriveva le competenze. In particolare riassumeva gli obblighi di detto
depositario in : - tenere e custodire tutti gli oggetti o animali che per ordine del
tribunale fossero a lui consegnati e restituirli solo dietro ordine del medesimo
tribunale. - Tenere un registro dei pegni con la descrizione degli oggetti e bestie
a lui affidati riportando la qualità, la quantità, il numero, il peso e lo stato per
gli oggetti; il numero, la specie, il sesso, il tipo del pelo delle bestie; il nome,
il cognome e il domicilio del loro proprietario; la data del ricevimento. - Rendere
esatto conto della sua gestione in qualunque momento gli venisse richiesto dal
tribunale e dal gonfaloniere. - Annotare a fianco di ciascuna partita la data e il
ricavato della vendita giudiziale o la data del ritiro da parte del tribunale o del
"gravato". La durata dell'impiego del depositario dei pegni pretori non poteva
superare i tre anni
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