Livello: serie
Estremi cronologici: 1569 - 1679Consistenza: 4 unità
In molti comuni toscani, già prima della conquista fiorentina, funzionava
un particolare tribunale, retto da un notaio locale, per la repressione dei reati
legati al danneggiamento doloso o colposo delle colture e dei fondi agricoli, sia
pubblici che privati. Questo particolare tribunale detto del Danno dato, sopravvisse
in molte località anche dopo la perdita dell'autonomia comunale per essere soppresso
dalle riforme del 1772. Il danno dato consisteva nella "diminuzione o guasto degli
altrui immobili o loro inerenti, eseguito in qualunque maniera senza intenzione di
asportar via cosa alcuna, purché non siavi intervenuto incendio o rovina"
1
. Per
danno dato veniva inquisito "qual si sia persona che ardirà commettere alcun danno
negli altrui beni con tagliare alberi, virgulti o legna o con cogliere frutti,
ortaggi, erbe o fieni, o danneggiando in altro modo, per sé o per altri o col
bestiame le selve, i campi, gli orti, i prati e altre terre studiosamente o
dolosamente"
2
. L'amministrazione di questa particolare
giustizia rientrò sempre fra le competenze delle magistrature comunitative che, a
seconda dei casi, potevano affidarla al giusdicente fiorentino, a un suo notaio, al
cancelliere comunitativo o a uno dei propri magistrati
3
. Le pene erogabili da questi speciali giudici in difesa
delle proprietà agricole non erano solo di carattere pecuniario, ma potevano essere
inflitti anche tratti di fune o staffilate
4
. La legge 20 giugno 1570
impose alle diverse comunità sedi di tribunale di danno dato di dotarsi di specifici
statuti per il loro funzionamento e di servirsi di notificatori e campai per la
denuncia dei reati
5
. Tutto fi processo si doveva svolgere in
maniera sommaria, sulla base di semplici prove testimoniali, onde garantire
sollecite risoluzioni di vertenze molto comuni in una società prevalentemente
agricola. L'ufficiale del danno dato doveva "... pigliare dalle persone particolari,
campaio e guardia tutte l'accuse, denunzie, rapporti e notificazioni de dannificati,
tanto in persona quanto con bestie [...] e quelle scrivere nel libro delle accuse,
chiare e aperte, e con esprimere il nome dell'accusatore e accusato, qual danno sia
stato dato, se personalmente o con bestie, e con quali e quante bestie, se di giorno
o di notte e in che giorno, mese e anno, villa e luogo distintamente [...] E contro
li cosi detti dannificanti procedere fino alla sentenza assolutoria e condennatoria,
secondo le disposizioni delli statuti. Le quali sentenze detto uffiziale debba dare
e leggere pubblicamente nella Camera del Comune in presenza di due testimoni e del
cancelliere...".
6
In via provvisoria con
rescritto 9 maggio 1770 e in maniera definitiva con la riforma giudiziaria del 1772,
il tribunale del danno dato fu soppresso.