Livello: serie
Estremi cronologici: 1848 - 1865Consistenza: 8 unità
La disciplina riguardante le strade in vigore durante il periodo del Ducato
Borbonico rimase in funzione anche con il passaggio di Lucca al Gran Ducato di
Toscana.
Alcune disposizioni, ormai radicate, durante questo ultimo regime non
videro significative innovazioni se non quelle arrecate dalla legge del 20 novembre
1859, specialmente agli art. 39-40, relativa alle opere pubbliche, che mirava a
costringere i privati alla riparazione delle strade con specifico riferimento a
quelle private, comunque gravate di servitù pubblica e non alle strade di proprietà
Comunale, come in effetti erano quelle Sezionali Lucchesi. Una osservazione a
proposito di tale materia fu espressa dal Consiglio Provinciale di Lucca
nell'adunanza straordinaria del 1863: in quell'occasione si pregò il Governo di
regolamentare le situazioni.
Il Comune di Capannori nel 1853 aveva introdotto
un piano di regolazione della gestione stradale, attraverso il quale aveva
realizzato alcune classificazioni che riguardavano le strade in Postali, quelle dei
Castelli e quelle di rilevanza sovracomunale
1
. Tuttavia, per avere vere e proprie novità si
dovette attendere il 20 marzo 1865
2
quando il Comune
adottò un regolamento per la manutenzione delle Strade Sezionali o Vicinali,
approvato in linea generale dal Ministero dell'Interno a seguito delle modificazioni
descritte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo con il Ministero
dell'Agricoltura e Commercio, come risulta dalla nota del Ministro dell'Interno,
Divisione V, Sezione II, numero 78916/9579 in data 16 agosto 1864.
L'articolato
documento prevedeva l'obbligo del mantenimento delle Strade Sezionali e Vicinali per
tutte le famiglie della Sezione, con l'impegno di prestare attività nei trasporti
dei materiali e nella manodopera, stabilendo per ciascuna strada un consorzio fra le
famiglie interessate. Vi era la facoltà delle famiglie di farsi rappresentare,
mentre le Deputazioni consortili stabilivano le fasi organizzative. Per i lavori
murari il Comune era tenuto ad agire a proprie spese, sia per la manodopera che per
l'acquisto del materiale, lasciando a carico dei sezionisti l'onere del trasporto e
delle manovalanze. Il regolamento, inviato alla Regia Prefettura per l'approvazione,
ottenne in data 11 maggio 1865 un risposta interlocutoria a seguito della richiesta
di alcune modificazioni.