Livello: serie
Estremi cronologici: 1849 - 1864Consistenza: 16 unità
Il Collegio dei Priori, ai sensi del Regolamento Comunale del 20 novembre
1849, era l'organo formato da membri del Consiglio Comunale in ragione di uno ogni
quattro consiglieri (art. 36). I Priori venivano eletti dal Consiglio attraverso
votazione segreta «a scrutinio di lista» e a maggioranza assoluta; nel caso in cui
con la prima votazione non fosse stato possibile eleggere tutti i Priori, si doveva
procedere ad una seconda votazione e, in ulteriore caso negativo, ovvero in carenza
di nominativi contrassegnati da una maggioranza assoluta, si passava ad una terza
votazione, per la quale era sufficiente la maggioranza relativa.
Qualora anche
in quest'ultima situazione si ottenesse una parità di voti tra due o più
consiglieri, si procedeva alla estrazione a sorte (art. 37).
Anche nel caso
dell'elezione dei Priori vi erano alcune categorie che non potevano entrare a far
parte del Collegio ovvero gli Arcivescovi, i Vescovi, i Vicari Generali, i Parroci e
i sacerdoti, tutti coloro che erano impegnati nella cura delle anime e non dovevano
essere distolti dal loro ministero; tale limitazione era estesa anche agli impiegati
regi in servizio stabile (art. 38). Nel capitolo terzo viene ricordato inoltre che
la durata dell'Ufficio dei Priori era strettamente collegata con la loro carica di
membri del Consiglio Comunale e la decadenza da quest'ultima carica comportava anche
la perdita dell'incarico di Priore (art. 39). Il compiti legati al Collegio dei
Priori erano quelli di assistere il Gonfaloniere nell'esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio (art. 63), di deliberare sulle azioni possessorie, sulla nomina di
periti, sulla ammissione del Procuratore o del sostituto del Camarlingo, sul
cambiamento di date legate a fiere e mercati, sul rilascio di fedi e sulla
erogazione di privilegi legati alla povertà o alla miserabilità, di assistere ai
pubblici incanti, di nomine di coloro i quali erano destinati a fare le veci del
Gonfaloniere, di coordinare e assitere alle operazioni degli squittinatori durante
le elezioni, di organizzare gli interventi da fare in Consiglio, di approvare e
stanziare le cifre per le «gite dei Grasceri» (art. 67). Anche quando si parla di
poter adottare deliberazioni, valide se vi era almeno due terzi dei rappresentanti
(art. 69), il Regolamento specifica che il Collegio dei Priori non poteva assumere
atti in cui vi fosse un aumento della spesa (art. 68). Il Gonfaloniere, secondo le
disposizioni regolamentari del 20 novembre 1849, riportate nel quarto capitolo,
veniva nominato direttamente dal Granduca scelto tra i componenti del Consiglio
Comunale (art. 40); era il massimo organo esecutivo della Comunità: una volta
nominato rimaneva in carica per quattro anni (art. 41), pur con la possibilità di
estendere la presenza a tempi più ampi qualora fosse stato nominato durante un
quadriennio già in atto (art. 42), oppure nei casi in cui fosse stato eletto come
Consigliere (art. 43).
In occasione della vacanza o di legittimo impedimento,
il Gonfaloniere veniva sostituito dal primo, in ordine di nomina, tra i Priori in
carica (art. 44).
Il diritto di rimuovere dall'incarico il Gonfaloniere
spettava al Granduca (art. 46); anche in tale ipotesi, rimaneva comunque a far parte
del Consiglio nel caso in cui non fosse trascorso il quadriennio dal momento della
sua elezioni a Consigliere (art. 46). Tra le sue mansioni si ricorda che era a capo
degli Uffici Comunali e ne rispondeva del buon funzionamento, che poteva nominare,
presiedere, convocare, sospendere le adunanze del Consiglio e del Collegio dei
Priori, che era il responsabile dell'archivio corrente, che rappresentava il Comune
nei rapporti con i terzi, che con il Cancelliere Ministro del Censo formava le liste
degli elettori e convocava le adunanze elettorali, che con il Ministro del Censo
formava i bilanci preventivi, poteva sospendere gli inservienti e con l'approvazione
del Collegio dei Priori poteva agire anche contro gli impiegati del Comune; il
Gonfaloniere eseguiva le deliberazioni del Consiglio Comunale e del Collegio dei
Priori, firmava i mandati, presiedeva a pubblici incanti, rappresentava il Comune
nei contratti, tutelava il Comune nei propri diritti e lo rappresentava in giudizio,
controllava la formazione dei dazzaioli, ordinava l'esecuzione dei lavori approvati
dal Consiglio Comunale, esaminava i libri del Catasto, vigilava sopra i regolamenti
di Polizia Municipale, vigilava sopra le operazioni di censimento, presiedeva la
Deputazione comunale per il reclutamento militare, formava i ruoli della Guardia
Civica e vigilava, in accordo con le autorità competenti, dello stato della salute,
della sicurezza, del benessere e della prosperità (art. 71).
Il regolamento
inoltre specificava che il Gonfaloniere era tenuto a portare per distintivo una
medaglia appesa con un nastro sulla parte sinistra dell'abito contenente nel campo
dello stemma Comunale (art. 72). Il Collegio dei Priori inoltre doveva approvare la
persona che il Camarlingo poteva scegliere per adempiere ad alcune incombenze (art.
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