Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Liste Elettorali

Livello: serie

Estremi cronologici: 1849

Consistenza: 1 unità

I metodi di formazione delle liste elettorali vennero stabiliti dalla legge del 3 marzo 1848, che riorganizzava il territorio in Compartimenti suddivisi a loro volta in Distretti, Sezioni Collegiali e Comunità; il Comune di Capannori e la sua Comunità dipendevano dal Distretto di Lucca (art. 2). L'art. 3 indicava nella qualifica di «elettori» tutti coloro i quali avevano beni stabili nel Distretto elettorale e possedevano una rendita imponibile non minore di Lire trecento, i professori Universitari, i Magistrati dei Tribunali Collegiali e del Pubblico Ministero, i Parroci, i Cappellani, i Canonici, i Professori delle Accademie e dei Licei, i membri della Società Economico-agraria di Firenze, gli Avvocati dopo tre anni di iscrizione all'albo, i Procuratori di Ruolo da almeno tre anni nei Tribunali, i Notai che esercitavano da almeno tre anni, i Medici e i Chirurghi matricolati da almeno tre anni, gli Ingengeri laureati da almeno cinque anni e addetti al corpo deglil ingegneri da almeno cinque anni, gli Ufficiali delle Truppe di Terra (art. 6), i Membri delle Camere di Commercio, i Direttori delle Banche e tutti gli impiegati pubblici, i commercianti e i Capitalisti (art. 7). Non avevano potere elettorale le donne, i minori di venticinque anni, gli interdetti, i forestieri, gli inabilitati, i non possessori e i condannati per reati che andavano oltre le competenze dei Tribunali di prima istanza (art. 8). La revisione o purificazione delle Liste elettorali doveva avvenire annualmente alla data del primo di novembre momento in cui tutti i Gonfalonieri si dovevano riunire sotto la presidenza del Gonfaloniere del capoluogo per effettuare tutte le operazioni (art. 16).
Una volta effettuate tutte le verifiche le liste dovevano essere trasmesse, entro il 15 del mese di novembre, al Prefetto del Compartimento (art. 20); quest'ultimo aveva tempo fino al 5 di dicembre per verificare le liste o apportarvi modifiche (art. 21). Una volta terminate le operazioni era compito del Gonfaloniere di affiggere le liste alla porta dei singoli uffizi (art. 23). Si segnala che la stessa norma dedica al Titolo IV «dei Collegi elettorali» al Titolo V «degli Elegibili», al Titolo VI vi sono le «Disposizioni Penali» e al Titolo VII le disposizioni transitorie 1 . A seguito della normativa sopra citata, il Granduca Leopoldo II in data 26 aprile emise una ampia ordinanza attraverso la quale conferì il diritto elettorale anche ai Professori Onorari delle Università Toscane e delle Accademie delle Belle Arti, ai membri dell'Accademia della Crusca, dell'Accademia Lucchese e a quelli della Accademia dei Fisiocritici di Siena, ai bibliotecari e ai sottobibliotecari, ai laureati in lettere filosofia, scienze fisiche e matematiche da più di cinque anni, ai Professori di Lettere nei Collegi, Seminari e scuole pubbliche, ai Farmacisti da più di cinque anni (art. II) e a coloro i quali pagavano non meno di dieci lire di tassa di famiglia, che tuttavia, alla data del 1848, nel Ducato di Lucca non era stata ancora attivata, o la tassa Straordinaria del Commercio (art. III). I collegi elettorali dovevano essere convocati entro la data del 15 giugno di ogni anno (art. IV), ma entro il quindici maggio era compito dei Gonfalonieri di compilare le liste supplementari (art. V). I ricorsi, visto il poco tempo a disposizione, dovevano invece essere presentati entro il trenta maggio (art. VI). La competenza sui ricorsi alle liste venne demandata ai Prefetti che ebbero tempo fino al dieci di giugno per poter decidere (art. VII) 2 . Per la realtà del Comune di Capannori si segnala la notifica emessa in data 12 ottobre 1863 dal Gonfaloniere Avvocato C. Petri, con la quale, in relazione all'art. 31 della Legge Elettorale del 17 dicembre 1860, si stabilì che la Lista Elettorale Politica era stata chiusa con il numero complessivo di 487 elettori.


222 (V.s.: 269)
(Tit. est.) Stati di censimento
(Tit. int) Distretto di Lucca Comunità di Capannori Nota dei Possessori di Beni stabili inscitti al Catasto per una rendita imponibile di £. 200 toscane e al di sopra.
(Tit. int) Distretto di Lucca Comunità di Capannori Nota dei Possessori di Beni stabili inscitti al Catasto per una rendita imponibile di £. 150 toscane sino a £. 199 addizione e prima della legge del 26 aprile 1848.
Il registro contiene due elenchi numerici suddivisi alfabeticamente nei quali sono riportati i 729 contribuenti che avevano beni di rendita catastale superiore a £. 200 (pp. 1-30) e di 209 contribuenti che avevano beni con rendita catastale inferiore a £. 199 (pp. 31-44).
Reg. cart. in 4°, leg. in cartone, di pp. nn. 1-44, le pp. 1, 2, 4, 28, 29, 30, 32, 40-44 sono bianche
1849