Livello: serie
Estremi cronologici: 1849Consistenza: 1 unità
I metodi di formazione delle liste elettorali vennero stabiliti dalla legge
del 3 marzo 1848, che riorganizzava il territorio in Compartimenti suddivisi a loro
volta in Distretti, Sezioni Collegiali e Comunità; il Comune di Capannori e la sua
Comunità dipendevano dal Distretto di Lucca (art. 2). L'art. 3 indicava nella
qualifica di «elettori» tutti coloro i quali avevano beni stabili nel Distretto
elettorale e possedevano una rendita imponibile non minore di Lire trecento, i
professori Universitari, i Magistrati dei Tribunali Collegiali e del Pubblico
Ministero, i Parroci, i Cappellani, i Canonici, i Professori delle Accademie e dei
Licei, i membri della Società Economico-agraria di Firenze, gli Avvocati dopo tre
anni di iscrizione all'albo, i Procuratori di Ruolo da almeno tre anni nei
Tribunali, i Notai che esercitavano da almeno tre anni, i Medici e i Chirurghi
matricolati da almeno tre anni, gli Ingengeri laureati da almeno cinque anni e
addetti al corpo deglil ingegneri da almeno cinque anni, gli Ufficiali delle Truppe
di Terra (art. 6), i Membri delle Camere di Commercio, i Direttori delle Banche e
tutti gli impiegati pubblici, i commercianti e i Capitalisti (art. 7). Non avevano
potere elettorale le donne, i minori di venticinque anni, gli interdetti, i
forestieri, gli inabilitati, i non possessori e i condannati per reati che andavano
oltre le competenze dei Tribunali di prima istanza (art. 8). La revisione o
purificazione delle Liste elettorali doveva avvenire annualmente alla data del primo
di novembre momento in cui tutti i Gonfalonieri si dovevano riunire sotto la
presidenza del Gonfaloniere del capoluogo per effettuare tutte le operazioni (art.
16).
Una volta effettuate tutte le verifiche le liste dovevano essere
trasmesse, entro il 15 del mese di novembre, al Prefetto del Compartimento (art.
20); quest'ultimo aveva tempo fino al 5 di dicembre per verificare le liste o
apportarvi modifiche (art. 21). Una volta terminate le operazioni era compito del
Gonfaloniere di affiggere le liste alla porta dei singoli uffizi (art. 23). Si
segnala che la stessa norma dedica al Titolo IV «dei Collegi elettorali» al Titolo V
«degli Elegibili», al Titolo VI vi sono le «Disposizioni Penali» e al Titolo VII le
disposizioni transitorie
1
. A seguito della normativa sopra citata, il Granduca
Leopoldo II in data 26 aprile emise una ampia ordinanza attraverso la quale conferì
il diritto elettorale anche ai Professori Onorari delle Università Toscane e delle
Accademie delle Belle Arti, ai membri dell'Accademia della Crusca, dell'Accademia
Lucchese e a quelli della Accademia dei Fisiocritici di Siena, ai bibliotecari e ai
sottobibliotecari, ai laureati in lettere filosofia, scienze fisiche e matematiche
da più di cinque anni, ai Professori di Lettere nei Collegi, Seminari e scuole
pubbliche, ai Farmacisti da più di cinque anni (art. II) e a coloro i quali pagavano
non meno di dieci lire di tassa di famiglia, che tuttavia, alla data del 1848, nel
Ducato di Lucca non era stata ancora attivata, o la tassa Straordinaria del
Commercio (art. III). I collegi elettorali dovevano essere convocati entro la data
del 15 giugno di ogni anno (art. IV), ma entro il quindici maggio era compito dei
Gonfalonieri di compilare le liste supplementari (art. V). I ricorsi, visto il poco
tempo a disposizione, dovevano invece essere presentati entro il trenta maggio (art.
VI). La competenza sui ricorsi alle liste venne demandata ai Prefetti che ebbero
tempo fino al dieci di giugno per poter decidere (art. VII)
2
. Per la realtà
del Comune di Capannori si segnala la notifica emessa in data 12 ottobre 1863 dal
Gonfaloniere Avvocato C. Petri, con la quale, in relazione all'art. 31 della Legge
Elettorale del 17 dicembre 1860, si stabilì che la Lista Elettorale Politica era
stata chiusa con il numero complessivo di 487 elettori.