Livello: serie
Estremi cronologici: 1860 - 1861Consistenza: 2 unità
L'introduzione del Catasto, come ricorda Salvatore Bongi, non fu
un'operazione automatica in quanto i lavori si presentavano ben più complessi di
quello che erano stati preventivati «i vizi di tal lavoro erano tanti, e così chiari
furono gli inconvenienti che ne derivarono nell'applicazione, che fino dai primi
giorni fu ritenuto doversi al più presto sostituire con un vero e proprio catasto
geometrico». I lavori per l'attuazione del «nuovo catasto» durante il Ducato furono
piuttosto complessi e, come si è osservato procedettero molto a rilento e con scarsi
risutati. Un'ordinanza del 24 agosto 1844 prorogò i termini assegnati per
l'esecuzione delle volture
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e un analogo documento del 17 giugno 1845
«interessando sommamente e per molti rispetti chell'opera della Riforma del Catasto
abbia col minore aggravio della pubblica finanza sollecito compimento» stabilì le
modalità per il completamento delle attività, anche in riferimento agli oneri per le
persone interessate
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. Per gli ultimi avvenimenti relativi a questa materia,
chiudiamo ancora con le parole di Bongi: «il 17 giugno 1845 si riunirono i due
Catasti, nominando Ispettore generale della Riforma i Conservatore del Catasto
Vecchio e ordinando che gli uffici avessero una residenza sola. Dopo l'unione al
Granducato, la Direzione Catastale lucchese fu disciolta, essendo sottoposta alla
Direzione generale del Censimento Toscano residente in Firenze (17 gennaio
1850).
La parte che dicevasi di Conservazione passò allora negli Offizi o
Cancellerie del Censo, che secondo il sistema toscano si vollero introdurre a
principiare col 1850»
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In data 11 maggio 1855, a seguito delle istanze presentate da
alcuni municipi lucchesi per far includere in determinati fabbricati non descritti
nei propri catasti, venne decretato che nei territori di Lucca, Viareggio e Bagno a
Corsena non vi sarebbero stati ritardi nella compilazione e nell'inserimento del
Campione di tutti i fabbricati
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che non erano stati inseriti nel catasto (art. I). Nei territori sopra citati,
inoltre, veniva previsto che fino all'attivazione del Catasto non sarebbe stata
considerata la «perequazione» della Tassa Prediale tra i Comuni del Granducato (art.
III); le stime dovevano essere effettuate secondo i sistemi del catasto Toscano e
ogni confronto doveva essere approvato dal Direttore Generale del Pubblico
Censimento (art. IV) mentre delPesecuzione del decreto veniva incaricato il Ministro
Segretario di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori
Pubblici che al tempo era G. Baldasseroni
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