Livello: serie
Estremi cronologici: 1854Consistenza: 1 unità
Una decisa organizzazione venne introdotta dal Regolamento del 20 novembre
1849 destinato alla organizzazione delle Amministrazioni Comunali; tutto il Titolo
Terzo è dedicato all'amministrazione economica, considerato che alle spese si doveva
supplire con le entrate, fatta eccezione per quelle che avevano una propria
destinzione (art. 75). I bilanci di previsione dovevano sempre riportare le seguenti
voci di spesa: il pagamento delle Tasse dello Stato, la liquidazione dei debiti, le
spese per stipendi, salari e indennità, le spese per il Servizio Sanitario, le spese
per la corrispondenza, le spese per la Guardia Civica, le spese per il mantenimento
e restautro degli acquedotti, delle fonti, delle strade e degli edifici Comunali, le
spese per i cimiteri, le spese per i dementi per i malati e per i sussidi del latte,
le spese per la pubblica istruzione, le spese per la Polizia Municipale, le spese
per l'illuminazione notturna, le spese per i registri dello Stato Civile, le spese
di culto (art. 77). II bilancio di previsione, denominato «stato presuntivo», doveva
essere presentato ogni anno nel mese di novembre al Prefetto che poteva fare
osservazioni; quest'ultime venivano trasmesse ai Consigli Comunali corredate dalle
opportune risoluzioni e studiate dal Consiglio di Prefettura (art. 82). I rendimenti
dei Conti e i bilanci di previsione dovevano essere lasciati in visione degli
interessati nella casa Comunale (art. 90)
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