Livello: serie
Estremi cronologici: 1847 - 1849Consistenza: 4 unità
Il 4 settembre 1847 venne istituita la Guardia Civica Attiva Toscana, corpo
che fu regolamentato in data 4 ottobre del medesimo anno, con l'assegnazione del
compito di supportare le truppe dello Stato nella conservazione dell'ordine
pubblico, nel vigilare sull'indipendenza, nel garantire l'integrità dello Stato e,
più in generale, nell'assicurare il rispetto delle leggi. Il Servizio nella Guardia
Civica era obbligatorio e doveva essere prestato nella Comunità di residenza da
tutti coloro che avevano una età compresa tra 19 e 60 anni ed erano residenti nella
regione da un periodo di almeno dieci anni; tale tempo si abbreviava a cinque anni
in presenza di proprietari fondiari. Si evidenziarono inoltre due categorie di
persone che erano considerate esenti dal servizio: gli ecclesiastici e coloro che
occupavano posti di responsabilità nella gestione della vita pubblica. Venivano
inclusi nella riserva i braccianti, i domestici, i coloni, mentre i condannati per
delitti, i disonorati furono esclusi; anche coloro che erano afflitti da infermità
erano dispensati. Venne inoltre chiarito che la Guardia Civica era in parte
dipendente dalle autorià Municipali per quanto riguardava la formazione dei ruoli e
gli affari economici, mentre risultava sotto gli Ufficiali per la parte militare e
sotto i Governatori per gli affari politici. La Guardia Civica si componeva di
Battaglioni, Compagnie e Sezioni di Compagnie: ogni Battaglione aveva tra le quattro
e le otto Compagnie; ogni Compagnia doveva avere un numero di uomini compreso tra
cinquanta e duecento; ogni Sezione di Compagnia era composta da un numero di uomi
tra quattordici e cinquanta.
Le diverse località avevano i Battaglioni, le
Compagnie ovvero Sezioni di Compagnie
1
. Alcuni giorni dopo, in ottemperanza a un'Ordinanza del
12 settembre, più precisamente in data 16 dello stesso mese, venne emanata una
deliberazione Governativa attraverso la quale si soppresse il Corpo della Guardia
Urbana (art. 1) che dovette consegnare tutti i suoi effetti alla Guardia Civica ad
eccezione del vestiario che venne lasciato agli uomini che facevano parte del
Corpo
2
.
In virtù dell'art. 1 della
Notificazione datata 8 marzo 1848 venne emanato il «Regolamento provvisorio per i
coipi volontarj della Guardia Civica» con la precisazione che essa si componeva di
uno o più Battaglioni che erano la risultante di una o più Compagnie; le Compagnie
erano l'insieme di una o più squadre di militari distinti dal nome di «Volontari
della Guardia Civica» (art. 1) che comunque facevano parte della Guardia Civica
godendone i vantaggi e gli svantaggi (art. 2) tra i quali si ricorda il diritto ad
avere il porto d'armi anche fuori del servizio (art. 11). Nel regolamento vennero
elencate anche le diverse Compagnie: quella dei Fucilieri, quella dei Bersaglileri o
Volteggiatori (arti. 13-20) che venivano nominate direttamente dal Governo, con
esclusione dei Caporali e dei Sottoufficiali che erano scelti dai militari (art 21).
Una attenzione particolare venne posta nella descrizione delle divise: gli Ufficiali
di Fanteria avevano indumenti simili alla Guardia Civica: l'elmo era sostituito da
un caschetto con decori dorati (art 26). Anche i Fucilieri avevano una divisa simile
a quella della Guardia Civica: al posto dell'elmetto avevano un cappello di panno
nero di forma conica con coccarda, staffa e catenelle in ottone, visiera di cuoio
verniciato, nappa e pennino a pioggia tassativamente di pelo di capra e dello stesso
colore delle mostrine. Oltre a questi capi ogni volontario doveva avere un
maglioncino di lana nera, una giacca, un paio di pantaloni di panno color «marengo»,
un paio di pantaloni bianchi di cotone, due camice di ricambio, un paio di scarpe di
ricambio, uno zaino, un sacco da bivacco, un pentolino di latta, un cucchiaio e una
fiaschetta di vetro da portare a tracolla. L'armamento era in fine composto da un
fucile, una sciabola, uno spillone, un cinturone con porta baionetta, una giberna ed
un cacciavite (art. 27).
La divisa dei bersaglieri era simile a quella sopra
descritta unica eccezione veniva fatta dal colore verde delle mostrine, delle
spalline e degli altri ornamenti, (art. 28).
Le spese delle uniformi e dei
corredi erano a carico dei volontari (art. 31), mentre Farmamento era a carico dello
Stato (art. 32).
I soldati venivano inoltre istruiti in maniera ordinaria (art.
38) e straordianaria (art. 39)
3
. La materia relativa alla formazione dei Ruoli
della Milizia Contadina venne decisa da Leopoldo II in data 25 aprile 1848: si fece
chiarezza su quali fossero le malattie che determinavano l'esclusione dai ruoli,
naturalmente previa visita medica.
Le imperfezioni potevano escludere il
soggetto permanentemente o temporalmente dal servizio. Le malattie che consentivano
una esclusione permanente erano particolari «imperfezioni fisiche» e determinate
«infermità» tra le quali si ricordano le malattie mentali, l'epilessia, il tremore,
il sonnanbulismo, le lesioni al cranio, l'amaurosi, la cataratta, il glaucoma, in
sinchis, la blefaroptosis e l'atrofia dell'occhio destro, il carcinoma all'occhio,
la sininzesis, l'idrottalmia a destra, l'ambliopia, la miopia, il leucoma, lo
staffiloma, la fistola lacrimale causata da carie, la mancanza del naso, il poplipo
nasale, l'ozena sordità mutismo, la sordità, l'afonismo, l'asma, la mutilazione di
un arto, la paralisi, la claudicazione, la gotta e altre. Il secondo articolo era
dedicato completamente alle malattie che esoneravano in maniera temporanea dal
servizio, tra le quali si ricorda la pietra vescicale, il polipo al naso, la tigna
ed i tumori operabili. Le ernie e le lesioni cardiache e vascolari in fine
rientravano tra le imperfezioni che potevano esonerare dal servizio
straordinario
4
. L'argomentazione inerente ai reclami sugli arruolamenti della
Guardia Civica venne chiarita attraverso la notificazione del 26 aprile 1848: si
stabiliva che, visti i commi 1, 3, 4 dell'art. 21 del regolamento datato 4 ottobre
1847, doveva essere formato un Consiglio di Revisione (art. 1) composto dal
cinquanta percento degli Ufficiali e Sottoufficiali e per il restante da Caporali e
Guardie Civiche.
L'estrazione di queste persone doveva avvenire alla presenza
dell'Autorità Governativa, degli Ufficiali, dei Bassi Ufficiali, dei Caporali e
delle Guardie interessate a partecipare.
Per l'anno 1848 le operazioni
avvennero alle ore 12 del giorno 29 del mese di aprile
5
. Il decreto del 3 maggio
1848 approvò la «Istruzione disciplinare pei componenti la Guardia Civica»; il
concetto portante fu quello di comunicare che la Guardia era un vero e proprio corpo
militare e come tale avrebbe dovuto essere basato sulla disciplina che si definisce
«costituta dall'insieme dei rapporti, dei diritti, dei doveri, che passano tra i
componenti tutti...»
6
.
Con la notificazione data 20 novembre 1849 venne
definito che tra i compiti del Gonfaloniere vi fosse anche quello di preparare gli
atti necessari alla formazione dei ruoli della Guardia Civica e di presiedere alla
Deputazione per l'Arruolamento (art. 71 d). Il titolo quinto della sopra citata
norma affrontò le funzioni della Polizia Municipale riasumendole nella cura e nella
tutela delle strade, delle acque e delle piantagioni. Era compito degli agenti
inoltre di provvedere alla redazione dei regolamenti sui mercati, macelli,
ammazzatori, fosse per i cadaveri degli animali, fabbriche, manifatture e Cimiteri
(artt. 129)
7
. Il titolo Guardia Civica venne mutato in Guardia Nazionale quando
la Toscana passò al Regno di Sardegna, come ci riporta anche la legge 27 febbraio
1859, attuata con il regolamento del 6 marzo 1859, con la quale si apportarono le
necessarie modificazioni alla legge granducale già ampiamente citata del 4 marzo
1848. La nuova organizzazione spostò i limiti di età da ventuno a cinquantacinque
anni, salvo eccezioni previste per i diciottenni. La Guardia Nazionale fu inoltre
assoggettata all'autorità dei Sindaci, degli Intendenti di Provincia, degli
Intendenti Generali di divisione di Amministrazione e del Primo Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno
8
. Le Istruzioni emanate in data 28 marzo 1849
prevedevano che vi fossero delle Commissioni Municipali di esenzione per la Guardia
Nazionale mobile; veniva inoltre previsto che gli impiegati potessero fare parte del
corpo (art. 1) e che gli ecclesiastici sino al momento in cui non erano «in sacris»
potessero essere chiamati (art. 2). Erano esclusi invece coloro i quali avessero
fratelli arruolati e per tale motivo divenivano unico figlio in famiglia (art. 3), i
residenti in Toscana senza che vi fossero naturalizzati (art. 6) e i giovani che
erano già stati chiamati sotto le armi (art. 7)
9
. Il
Comune di Capannori si pose in parallelo con tale linea notificando, in data 3
dicembre 1847 la formazione dei sei Battaglioni aventi competenza territoriale ed
una propria bandiera. In un documento del 1848 (prot. n. 10) troviamo che la Guardia
Civica dei Comune di Capannori ebbe la propria sede amministrativa in Lucca, in Via
dell'Angelo Custode n.c. 1295, anche se il lavoro giornaliero veniva svolto sul
territorio. Nell'atto del 13 maggio 1848 si trova per la prima volta l'organigramma
del personale della sesta Compagnia, che sembra opportuno riportare: un Capitano
nella persona di Sebastiano di Domenico Martinelli, un Tenente nella persona di
Gabriele di Nicolao Moretti, un Sotto tenente nella persona di Michele del fu
Giovanni Giusfredi, un Sergente Maggiore nella persona di Innocenzo del fu Giuseppe
Biagini, i Sergenti Jacopo del fu Alessandro Galliani, Giuseppe di Michele
Castiglioni, Girolamo di Domenico Cesaretti e Pellegrino di Gherardo Acciari, i
Caporali nelle persone di Salvatore del fu Nicolao Riccomini, Lorenzo di Stefano De
Luca, Settimo del fu Luigi Di Paolo, Gaetano di Giovanni Scarlatti, Pietro del fu
Andrea Lazzarini, Pasquale di Antonio Cesaretti, e Girolamo di Luigi Nutini.
La
compagnia possedeva anche un «primo medico» nella persona di Flaminio Pieri e di un
chirurgo nella persona di Giovacchino Giusfredi, nominati dal Signor Carrara in data
31 gennaio 1848.
Anche il Comune di Capannori, sin dal periodo dei Ducato,
uniformò la propria Guardia Civica al regolamento emanato da Carlo Lodovico di
Borbone Infante di Spagna e Duca di Lucca in data 20 Settembre 1847.
Partecipavano a detta Istituzione coloro che rientravano in una classe compresa tra
il 21° ed il 55° anno di età con l'eccezione dei volontari, che dovevano presentare
regolare domanda indirizzata alla Commissione di Reclutamento specificando che
avevano compiuto 18 anni o che non superavano il 60° anno. La Guardia Civica
distingueva le proprie mansioni definendole o attività di servizio o attività in
riserva. Alla prima fascia appartenevano tutti i possidenti iscritti al catasto con
una rendita maggiore di L. 150 e riconosciuti generalmente nelle attività come i
negozianti e i capi di stabilimenti industriali; nella seconda branca venivano
inseriti coloro che non rientravano in detti parametri economici sopra descritti
ovvero i braccianti, gli agricoltori ed i lavoratori giornalieri. Al titolo 2 dei
suddetto regolamento si precisò che i nominativi di coloro che facevano parte della
Guardia Civica venivano annotati su un Registro-matricola compilato dalla
Commissione Comunale che si interessava dei reclutamento. Ogni Battaglione del
Comune aveva una propria bandiera ed ogni Compagnia doveva essere formata così: un
Capitano Comandante, un Tenente, un Sotto Tenente, un Sargente Maggiore, quattro
Sargenti, otto Caporali, uno Zappatore, un Tamburo da 60 a 200 uomini comuni.
Nel caso in cui il numero degli uomini della Compagnia oltrepassasse la soglia di
150 dovevano essere aggiunte le seguenti unità: un Tenente, due Sargenti, quattro
Caporali, uno Zappatore ed un Tamburo. La presente serie si compone di quattro
registri afferenti al periodo compreso tra il 1847 ed il 1849.