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Guardia Civica e Guardia Nazionale

Livello: serie

Estremi cronologici: 1847 - 1849

Consistenza: 4 unità

Il 4 settembre 1847 venne istituita la Guardia Civica Attiva Toscana, corpo che fu regolamentato in data 4 ottobre del medesimo anno, con l'assegnazione del compito di supportare le truppe dello Stato nella conservazione dell'ordine pubblico, nel vigilare sull'indipendenza, nel garantire l'integrità dello Stato e, più in generale, nell'assicurare il rispetto delle leggi. Il Servizio nella Guardia Civica era obbligatorio e doveva essere prestato nella Comunità di residenza da tutti coloro che avevano una età compresa tra 19 e 60 anni ed erano residenti nella regione da un periodo di almeno dieci anni; tale tempo si abbreviava a cinque anni in presenza di proprietari fondiari. Si evidenziarono inoltre due categorie di persone che erano considerate esenti dal servizio: gli ecclesiastici e coloro che occupavano posti di responsabilità nella gestione della vita pubblica. Venivano inclusi nella riserva i braccianti, i domestici, i coloni, mentre i condannati per delitti, i disonorati furono esclusi; anche coloro che erano afflitti da infermità erano dispensati. Venne inoltre chiarito che la Guardia Civica era in parte dipendente dalle autorià Municipali per quanto riguardava la formazione dei ruoli e gli affari economici, mentre risultava sotto gli Ufficiali per la parte militare e sotto i Governatori per gli affari politici. La Guardia Civica si componeva di Battaglioni, Compagnie e Sezioni di Compagnie: ogni Battaglione aveva tra le quattro e le otto Compagnie; ogni Compagnia doveva avere un numero di uomini compreso tra cinquanta e duecento; ogni Sezione di Compagnia era composta da un numero di uomi tra quattordici e cinquanta.
Le diverse località avevano i Battaglioni, le Compagnie ovvero Sezioni di Compagnie 1 . Alcuni giorni dopo, in ottemperanza a un'Ordinanza del 12 settembre, più precisamente in data 16 dello stesso mese, venne emanata una deliberazione Governativa attraverso la quale si soppresse il Corpo della Guardia Urbana (art. 1) che dovette consegnare tutti i suoi effetti alla Guardia Civica ad eccezione del vestiario che venne lasciato agli uomini che facevano parte del Corpo 2 .
In virtù dell'art. 1 della Notificazione datata 8 marzo 1848 venne emanato il «Regolamento provvisorio per i coipi volontarj della Guardia Civica» con la precisazione che essa si componeva di uno o più Battaglioni che erano la risultante di una o più Compagnie; le Compagnie erano l'insieme di una o più squadre di militari distinti dal nome di «Volontari della Guardia Civica» (art. 1) che comunque facevano parte della Guardia Civica godendone i vantaggi e gli svantaggi (art. 2) tra i quali si ricorda il diritto ad avere il porto d'armi anche fuori del servizio (art. 11). Nel regolamento vennero elencate anche le diverse Compagnie: quella dei Fucilieri, quella dei Bersaglileri o Volteggiatori (arti. 13-20) che venivano nominate direttamente dal Governo, con esclusione dei Caporali e dei Sottoufficiali che erano scelti dai militari (art 21). Una attenzione particolare venne posta nella descrizione delle divise: gli Ufficiali di Fanteria avevano indumenti simili alla Guardia Civica: l'elmo era sostituito da un caschetto con decori dorati (art 26). Anche i Fucilieri avevano una divisa simile a quella della Guardia Civica: al posto dell'elmetto avevano un cappello di panno nero di forma conica con coccarda, staffa e catenelle in ottone, visiera di cuoio verniciato, nappa e pennino a pioggia tassativamente di pelo di capra e dello stesso colore delle mostrine. Oltre a questi capi ogni volontario doveva avere un maglioncino di lana nera, una giacca, un paio di pantaloni di panno color «marengo», un paio di pantaloni bianchi di cotone, due camice di ricambio, un paio di scarpe di ricambio, uno zaino, un sacco da bivacco, un pentolino di latta, un cucchiaio e una fiaschetta di vetro da portare a tracolla. L'armamento era in fine composto da un fucile, una sciabola, uno spillone, un cinturone con porta baionetta, una giberna ed un cacciavite (art. 27).
La divisa dei bersaglieri era simile a quella sopra descritta unica eccezione veniva fatta dal colore verde delle mostrine, delle spalline e degli altri ornamenti, (art. 28).
Le spese delle uniformi e dei corredi erano a carico dei volontari (art. 31), mentre Farmamento era a carico dello Stato (art. 32).
I soldati venivano inoltre istruiti in maniera ordinaria (art. 38) e straordianaria (art. 39) 3 . La materia relativa alla formazione dei Ruoli della Milizia Contadina venne decisa da Leopoldo II in data 25 aprile 1848: si fece chiarezza su quali fossero le malattie che determinavano l'esclusione dai ruoli, naturalmente previa visita medica.
Le imperfezioni potevano escludere il soggetto permanentemente o temporalmente dal servizio. Le malattie che consentivano una esclusione permanente erano particolari «imperfezioni fisiche» e determinate «infermità» tra le quali si ricordano le malattie mentali, l'epilessia, il tremore, il sonnanbulismo, le lesioni al cranio, l'amaurosi, la cataratta, il glaucoma, in sinchis, la blefaroptosis e l'atrofia dell'occhio destro, il carcinoma all'occhio, la sininzesis, l'idrottalmia a destra, l'ambliopia, la miopia, il leucoma, lo staffiloma, la fistola lacrimale causata da carie, la mancanza del naso, il poplipo nasale, l'ozena sordità mutismo, la sordità, l'afonismo, l'asma, la mutilazione di un arto, la paralisi, la claudicazione, la gotta e altre. Il secondo articolo era dedicato completamente alle malattie che esoneravano in maniera temporanea dal servizio, tra le quali si ricorda la pietra vescicale, il polipo al naso, la tigna ed i tumori operabili. Le ernie e le lesioni cardiache e vascolari in fine rientravano tra le imperfezioni che potevano esonerare dal servizio straordinario 4 . L'argomentazione inerente ai reclami sugli arruolamenti della Guardia Civica venne chiarita attraverso la notificazione del 26 aprile 1848: si stabiliva che, visti i commi 1, 3, 4 dell'art. 21 del regolamento datato 4 ottobre 1847, doveva essere formato un Consiglio di Revisione (art. 1) composto dal cinquanta percento degli Ufficiali e Sottoufficiali e per il restante da Caporali e Guardie Civiche.
L'estrazione di queste persone doveva avvenire alla presenza dell'Autorità Governativa, degli Ufficiali, dei Bassi Ufficiali, dei Caporali e delle Guardie interessate a partecipare.
Per l'anno 1848 le operazioni avvennero alle ore 12 del giorno 29 del mese di aprile 5 . Il decreto del 3 maggio 1848 approvò la «Istruzione disciplinare pei componenti la Guardia Civica»; il concetto portante fu quello di comunicare che la Guardia era un vero e proprio corpo militare e come tale avrebbe dovuto essere basato sulla disciplina che si definisce «costituta dall'insieme dei rapporti, dei diritti, dei doveri, che passano tra i componenti tutti...» 6 .
Con la notificazione data 20 novembre 1849 venne definito che tra i compiti del Gonfaloniere vi fosse anche quello di preparare gli atti necessari alla formazione dei ruoli della Guardia Civica e di presiedere alla Deputazione per l'Arruolamento (art. 71 d). Il titolo quinto della sopra citata norma affrontò le funzioni della Polizia Municipale riasumendole nella cura e nella tutela delle strade, delle acque e delle piantagioni. Era compito degli agenti inoltre di provvedere alla redazione dei regolamenti sui mercati, macelli, ammazzatori, fosse per i cadaveri degli animali, fabbriche, manifatture e Cimiteri (artt. 129) 7 . Il titolo Guardia Civica venne mutato in Guardia Nazionale quando la Toscana passò al Regno di Sardegna, come ci riporta anche la legge 27 febbraio 1859, attuata con il regolamento del 6 marzo 1859, con la quale si apportarono le necessarie modificazioni alla legge granducale già ampiamente citata del 4 marzo 1848. La nuova organizzazione spostò i limiti di età da ventuno a cinquantacinque anni, salvo eccezioni previste per i diciottenni. La Guardia Nazionale fu inoltre assoggettata all'autorità dei Sindaci, degli Intendenti di Provincia, degli Intendenti Generali di divisione di Amministrazione e del Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno 8 . Le Istruzioni emanate in data 28 marzo 1849 prevedevano che vi fossero delle Commissioni Municipali di esenzione per la Guardia Nazionale mobile; veniva inoltre previsto che gli impiegati potessero fare parte del corpo (art. 1) e che gli ecclesiastici sino al momento in cui non erano «in sacris» potessero essere chiamati (art. 2). Erano esclusi invece coloro i quali avessero fratelli arruolati e per tale motivo divenivano unico figlio in famiglia (art. 3), i residenti in Toscana senza che vi fossero naturalizzati (art. 6) e i giovani che erano già stati chiamati sotto le armi (art. 7) 9 . Il Comune di Capannori si pose in parallelo con tale linea notificando, in data 3 dicembre 1847 la formazione dei sei Battaglioni aventi competenza territoriale ed una propria bandiera. In un documento del 1848 (prot. n. 10) troviamo che la Guardia Civica dei Comune di Capannori ebbe la propria sede amministrativa in Lucca, in Via dell'Angelo Custode n.c. 1295, anche se il lavoro giornaliero veniva svolto sul territorio. Nell'atto del 13 maggio 1848 si trova per la prima volta l'organigramma del personale della sesta Compagnia, che sembra opportuno riportare: un Capitano nella persona di Sebastiano di Domenico Martinelli, un Tenente nella persona di Gabriele di Nicolao Moretti, un Sotto tenente nella persona di Michele del fu Giovanni Giusfredi, un Sergente Maggiore nella persona di Innocenzo del fu Giuseppe Biagini, i Sergenti Jacopo del fu Alessandro Galliani, Giuseppe di Michele Castiglioni, Girolamo di Domenico Cesaretti e Pellegrino di Gherardo Acciari, i Caporali nelle persone di Salvatore del fu Nicolao Riccomini, Lorenzo di Stefano De Luca, Settimo del fu Luigi Di Paolo, Gaetano di Giovanni Scarlatti, Pietro del fu Andrea Lazzarini, Pasquale di Antonio Cesaretti, e Girolamo di Luigi Nutini.
La compagnia possedeva anche un «primo medico» nella persona di Flaminio Pieri e di un chirurgo nella persona di Giovacchino Giusfredi, nominati dal Signor Carrara in data 31 gennaio 1848.
Anche il Comune di Capannori, sin dal periodo dei Ducato, uniformò la propria Guardia Civica al regolamento emanato da Carlo Lodovico di Borbone Infante di Spagna e Duca di Lucca in data 20 Settembre 1847.
Partecipavano a detta Istituzione coloro che rientravano in una classe compresa tra il 21° ed il 55° anno di età con l'eccezione dei volontari, che dovevano presentare regolare domanda indirizzata alla Commissione di Reclutamento specificando che avevano compiuto 18 anni o che non superavano il 60° anno. La Guardia Civica distingueva le proprie mansioni definendole o attività di servizio o attività in riserva. Alla prima fascia appartenevano tutti i possidenti iscritti al catasto con una rendita maggiore di L. 150 e riconosciuti generalmente nelle attività come i negozianti e i capi di stabilimenti industriali; nella seconda branca venivano inseriti coloro che non rientravano in detti parametri economici sopra descritti ovvero i braccianti, gli agricoltori ed i lavoratori giornalieri. Al titolo 2 dei suddetto regolamento si precisò che i nominativi di coloro che facevano parte della Guardia Civica venivano annotati su un Registro-matricola compilato dalla Commissione Comunale che si interessava dei reclutamento. Ogni Battaglione del Comune aveva una propria bandiera ed ogni Compagnia doveva essere formata così: un Capitano Comandante, un Tenente, un Sotto Tenente, un Sargente Maggiore, quattro Sargenti, otto Caporali, uno Zappatore, un Tamburo da 60 a 200 uomini comuni.
Nel caso in cui il numero degli uomini della Compagnia oltrepassasse la soglia di 150 dovevano essere aggiunte le seguenti unità: un Tenente, due Sargenti, quattro Caporali, uno Zappatore ed un Tamburo. La presente serie si compone di quattro registri afferenti al periodo compreso tra il 1847 ed il 1849.


223 (V.s.: 279)
(Tit. est. cost.) Giorgi
Registro di protocollo prodotto dal VI battaglione della Guardia Civica del Comune di Capannori nel periodo che intercorse tra il 29 dicembre 1847 ed il 28 marzo 1849.
La numerazione dei protocolli si ferma al N. 269.
Reg. cart. in 4° grande, leg. in mezza perg., di pp. 1-140, bianche pp. 71-140
1847 - 1849
224 (V.s.: 276)
(Tit. est. cost.) Guardia Nazionale 1847-48-49 E.G. del 6° Battaglione
Busta che contiene gli atti prodotti dal VI Battaglione nel periodo che intercorse tra il 20 settembre 1847 ed il 5 luglio 1849.
Alle pp. 1045-1076 si trova il regolamento della Guardia Civica.
Alle pp. 1293-94 si trova una copia di una pagina del protocollo del VI Battaglione datato 1848.
Busta cart. in 4°, leg. in mezza perg., di pp. 1-1294
1847 - 1849
225 (V.s.: 278)
(Tit. est. cost.) Rapporti dei Capo-Posti
(Tit. int.) Fedi monturati del 5° Battaglione ai quali è stato dato la sciabola e la giuberna.
Il registro contiene i nominativi di coloro che possedevano le armi: la sciabola e la giuberna. Si riportano i nomi dei capoposti: Luigi Bandoni, Onesto Mariani, Francesco Martinelli, Ferdinando Bertolucci, Benigno Martinelli, Paolo Rossetti, Ferdinando Politi, Angelo Savalli, Francesco Coselli, Alesssandro Giovannetti, Leandro Rossetti, Carlo Giovannetti, Gabriele Bianucci, Pietro Gabellini, Luigi Bianchi e Casimiro Piccinini.
Alla p. 3 vi sono riportati i rapporti dei Capo-posti prodotti nel periodo che intercorse tra il 2 febbraio 1849 ed il 7 marzo 1884.
Reg. cart. in 4°, leg. in cartoncino, di pp. 1-44 + 1/40, 1/2, 8/2
1847 - 1849
226 (V.s.: 280)
(Tit. est.) N. 7 Guardia N.le 5° Battaglione registro dei servizi
Contiene il prospetto dei servizi giornalieri effettuati dai componenti della Guardia Civica redatto dall'Aiutante Ufficiale.
Il seguito di questo registro fu redatto dal Sergente Maggiore di ogni compagnia appartenente al VI Battaglione.
Reg. cart. in 4°, leg. in mezza perg., di pp. 1-304
1848 - 1849