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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Magistrato e Consiglio ComunitativoDeliberazioni

Livello: serie

Estremi cronologici: 1850 - 1854

Consistenza: 2 unità

In data 20 novembre 1849, considerando il bisogno «di provvedere ad una più attiva e prudente Amministrazione dei Comuni» venne emanato il «Regolamento Comunale» diffuso su tutto il territorio granducale. Tra le prime norme si stabilì che ogni Comune doveva avere e essere rappresentato da un Consiglio Comunale e da un Gonfaloniere, assistito dal Collegio dei Priori (art. 1); si prevedeva quali fossero in generale le attribuzioni del Consiglio, ovvero «ordinare negli affali del Comune», che poi venivano eseguite dal Gonfaloniere anche con l'assistenza dei Priori (art. 4). L'amministrazione Comunale aveva il controllo gestionale e la vigilanza sopra tutte le istituzioni e le fondazioni, esistenti nel territorio di competenza, che avessero un interesse pubblico e che non fossero sottoposte direttamente al Governo; tale correlazione si riferiva inoltre a quelle create per volontà dei privati, con il rispetto della norma per la quale non si doveva effettuare una amministrazione promiscua tra quella Comunale e quella delle diverse istituzioni, fondazioni, luoghi pii o aziende di qualsivoglia tipologia (art. 3). Il Gonfaloniere, i Priori ed il Consiglio (nella sua totalità) rappresentavano il Comune ed erano tenuti a intervenire nelle manifestazioni pubbliche, comprese anche le feste sacre e popolari, mantenendo un atteggiamento di decenza e indossando abiti da cerimonia. L'obbligo di intervento era imposto tassativamente al Gonfaloniere ed ai Priori (art. 5). Tutte le cariche e gli Uffici del Gonfaloniere, dei Priori e del Consiglio erano svolti a titolo gratuito (art. 6). Il Consiglio Comunale veniva formato dai consiglieri eletti dai cittadini che risultavano in regola con il pagamento delle imposte Comunali e che erano elettori (art. 7). La nuova organizzazione apportò anche sostanziali modifiche relative alla composizione dei Consigli e dei Consiglieri che variarono in base alla popolazione: in numero di otto per quei Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti; in numero di dodici per i Comuni con popolazione compresa tra i 2000 ed i 4000 abitanti; in numero di sedici per i Comuni con popolazione compresa tra i 4000 ed i 8000 abitanti; in numero di venti per i Comuni con popolazione compresa tra gli 8000 ed i 12000 abitanti; in numero di ventiquattro per i Comuni con popolazione compresa tra i 12000 ed i 16000 abitanti; in numero di ventotto per i Comuni con popolazione compresa tra i 16000 ed i 20000 abitanti; in numero di trentadue per i Comuni con popolazione superiore ai 20000 abitanti con eccezione di Livorno e Firenze il cui numero venne fissato in quaranta (art. 8). Per ogni Comune inoltre venne inoltre stabilito che vi fossero dei Consiglieri Supplenti, nel numero non inferiore di quattro (art. 9), che venivano eletti come quelli in carica attraverso «schede segrete a scrutinio di lista» (art. 10).
Furono dichiarati aventi diritto al voto tutti i toscani con eccezione delle donne, degli interdetti, delle pubbliche amministrazioni, delle corporazioni (art. 14) e dei condannati ad una pena afflittiva per il periodo della stessa (art. 13). Si ricorda inoltre che tutti gli elettori erano anche eleggibili (art. 16) ad eccezione dei condannati, dei minori di venticinque anni, degli stipendiati dei Comuni, dei Prefetti, dei Consiglieri, dei Segretari e Ragionieri di Prefettura, sempre nel solito Compartimento, dei Sotto-Prefetti, dei Delegati di Governo, dei Pretori e dei Cancellieri Ministri del Censo nel loro Circondario (art. 17). Rimaneva inoltre fissato il concetto che non potessero esservi consiglieri o supplenti aventi vincolo di parentela tra di loro (art. 18) e che almeno la metà di questi venisse scelta tra coloro che avevano beni stabili ed in particolare che fossero in possesso delle quote di dazio fondiario (art. 19). Coloro che venivano eletti come consiglieri e rifiutavano la carica senza avere una motivazione legittima potevano essere multati nella misura di cento lire. Dalla mora ne erano esclusi gli Arcivescovi, i Vescovi, i Vicari generali, i Parroci, i sacerdoti, gli impiegati regi, i malati cronici, i sordi, i ciechi ed i rappresentanti degli uffici Comunali (art. 26). Il termine temporale entro il quale i consiglieri eletti si insediavano era fissato nel mese di gennaio dell'anno immediatamente seguente alla loro elezione e rimanevano in carica per quattro anni (art. 27). Le sedute annuali obbligatorie erano quantificate in numero di tre: la prima si svolgeva nel mese di gennaio e provvedeva a verificare e convalidare sia le elezioni, sia le nomine dei Priori, sia l'approvazione delle tasse e la nomina della Commissione dei Sindacatori (art. 49); la seconda si teneva nel mese di aprile o di maggio, esaminava i reclami in materia di tasse ed approvava i rendiconti relativi all'annata precedente (art. 50); la terza si teneva nel mese di settembre o di ottobre e nominava sia la Deputazione per il reclutamento militare che la Deputazione per rarruolamento della Guardia Civica ed il suo Consiglio di Amministrazione, sia la Commissione dei Ripartitori delle Tasse, che curava il bilancio preventivo e le tasse per l'anno in corso (art. 51). 11 Consiglio nelle tre adunanze aveva competenza per deliberare su materie diverse come i reclami alle liste elettoriali compilate dal Gonfaloniere, per nominare gli squittinatoi per le elezioni Comunali, per decidere in merito agli uffici e agli stipendi degli impiegati del Comune, per nominare, confermare o licenziare gli impiegati, per concedere sussidi o doti, per deliberare sopra gli interessi patrimoniali del Comune, sulle liti e cause del Comune, sulle occupazioni di suolo pubblico, sulle domande di edificare mulini, ponti, callaie e pescaie, su opere inerenti a canali, fiumi e torrenti, sulle bozze dei regolamenti di polizia Municipale, sulle offerte e sui doni da fare, sulle onoreficienze, sulla istituzione di Speciali Commissioni, sull'istituzione di fiere e mercati, e sulla creazione di qualsiasi istituzione a favore del Comune stesso, di decidere i mutamenti della circoscrizione del Territorio Comunale, di approvare il rinnovo dei Campioni d'estimo e di provvedere infine a tutti i bisogni dell'Amministrazione Comunale (art. 52). La legalità delle adunanze si otteneva con la presenza di almeno due terzi del Consiglio; in caso contrario i Consiglieri potevano decidere se rimandare la seduta a nuovo giorno o se fare intervenire i Supplenti nel numero necessario al raggiungimene del numero legale (art. 54). Nel Regolamento veniva inoltre chiarito che coloro i quali non avessero un impedimento grave per giustificare la loro assenza dovevano pagare una multa pari a cinque lire, cifra che era raddoppiata se la mancanza era stata tale da causare il rinvio o la chiamata dei Supplenti; i pagamenti dovevano essere effettuati al Camarlingo ed andavano a favore del Comune (art. 55). All'interno del gruppo dei Consiglieri veniva scelto il Gonfaloniere (art. 43) che rimaneva in attività per un quadriennio, anche se essendo nominato come «capo» dei diversi Uffici dal Granduca (art. 40) solo quest'ultimo lo poteva rimuovere dalla sua carica (art. 45). Il Gonfaloniere poteva avere un segretario pagato dal Comune (art. 73) e ricevere un'indennità economica che veniva decisa dal Consiglio Comunale a titolo di rimborso di spese d'Ufficio (art. 74) 1 . A seguito del Regolamento sopra citato, in pari data, il Consigliere Segretario di Stato Leonida Landucci, Ministro per il Dipartimento dell'Interno, emise il «Regolamento per la formazione dei Consiglj Comunali».
Da tale testo si evincono alcune norme amministrative tra le quali il compito del Gonfaloniere e del Cancelliere Ministro del Censo di redigere la lista degli elettori (art. 1) e degli eleggibili (art. 2) per poi renderle pubbliche attraverso l'affissione alla Porta dell'Ufficio Comunale (art. 4).
Dal momento della pubblicazione, coloro i quali volevano ricorrere alle liste dovevano presentarsi al Consiglio Comunale entro il termine di quindici giorni (art. 5); una volta valutati i reclami, era compito del Gonfaloniere di notificare gli esiti agli interessati che avevano tempo tre giorni per rivolgersi al Consiglio di Prefettura (art. 6).
Una volta ottenuto anche il responso dal predetto organo il Gonfaloniere faceva pubblicare nuovamente le liste (art. 7). La decisione della scelta luogo delle votazioni e del giorno, era compito del Gonfaloniere che ne doveva dare avviso pubblico almeno otto giorni prima (art. 9). Nel caso in cui il Collegio non fosse diviso in Sezioni l'adunanza era presieduta dal Gonfaloniere, che in caso contrario presiedeva una Sezione e il Collegio dei Priori nominava chi doveva fare le sue veci (art. 10).
Alla votazione dovevano essere presenti almeno due assessori e un incaricato, nominati dal Collegio dei Priori (art. 11) e le votazioni sia aprivano alle otto di mattina e si chiudevano alle ore otto di sera (art. 12), momento in cui il Presidente dichiarava il termine delle operazioni, faceva la lettura del Processo Verbale, firmato anche dagli Assessori e dall'Attuatario e, una volta chiusa e sigillate sia l'urna che il processo, dichiarava sciolta la seduta (art. 17).
Alle ore otto antimeridiane il Gonfaloniere, il Collegio dei Priori e l'incaricato aprivano i lavori dello squittinio (art. 19) che dovevano verificare l'integrità delle urne e dei processi verbali (art. 21). Avvenuto lo spoglio, era compito del Presidente renderne pubblico il risultato proclamandolo a voce alta; in seguito il presidente doveva bruciare le schede e leggere il Processo Verbale quando fosse stato firmato dal Gonfaloniere, dagli Squittinatori e dall'Attuario; infine dichiarava lo scioglimento dei lavori (art. 24) 2 . La legge del 28 settembre 1853 precisò tanto quali fossero le modalità per eleggere sia il Consiglio Generale che il Magistrato (artt. 7-29), quanto quali fossero le competenze specifiche che si attribuivano al Consiglio, al Magistrato dei Priori ed al Gonfaloniere 3 .


166 (V.s.: 22/253)
(Tit. est. cost.) Comunità di Capannori Deliberazioni dal 4 novembre 1850 al 4 febbraio 1854
Contiene le deliberazioni prodotte dal Consiglio Generale nel periodo che intercorse tra il 4 novembre 1850 ed il 4 febbraio 1854.
Alle pp. 313-408 si trova l'indice alfabetico delle materie trattate nelle deliberazioni.
Reg. cart. in 4°, leg. mezza perg. e pelle, di pp. 1-410 + 38/1; bianche 1-4, 312, 314-316, 318- 320, 324, 326-328, 330-332, 334-336, 38-344, 346-352, 354-356, 358- 364, 366-368, 370-372, 379-380, 382-396, 398-402
1850 - 1854
167 (V.s.: 23/231)
(Tit. est.) Comunità di Capannori Deliberazioni dal 4 novembre 1850 al 4 febbraio 1854.
(Tit. est. cost.) Comunità di Capannori Deliberazioni dal 4 novembre 1850 al 4 febbraio 1854

Contiene le deliberazioni prodotte dal Consiglio Generale nel periodo che intercorse tra il 4 novembre 1850 ed il 4 febbraio 1854.
Alle pp. 313-408 si trova l'indice alfabetico delle materie trattate nelle deliberazioni.
Reg. cart. in 4°, leg. mezza perg. e pelle, di pp. 1-410; bianche 1-4, 312, 314-316, 318-320, 324, 326-328, 330-332, 334-336, 38-344, 346-352, 354-356, 358-364, 366- 368, 371-376, 378-380, 387-388, 390-404, 406-410
1850 - 1854