Livello: serie
Estremi cronologici: 1641 - 1808Consistenza: 3 unità
Già dal XVI secolo venivano compilati i registri degli "obblighi" dei
magistrati comunitativi nei quali il cancelliere descriveva le competenze di ognuno
di essi ed ogni altra notizia inerente alla carica medesima: l'età minima per
ricoprirla, il giorno dell'inizio e della fine del mandato, gli eventuali divieti di
ricoprire altri uffici pubblici ecc. Il regolamento comunitativo del 29 settembre
1774 prescrisse la tenuta, sempre da parte del cancelliere, di un registro degli
obblighi anche per tutte le persone che avessero avuto in qualche modo rapporti di
dipendenza o di colaborazione con la comunità di San Miniato. Nei registri degli
obblighi pertanto troviamo anche personaggi estranei agli uffici comunitativi, quali
i curati delle chiese, che, in quanto depositari di fabbriche, stabili e arredi
sacri, in base alla circolare della Segreteria del Regio Diritto del 26 settembre
1788, erano obbligati a "conservare il tutto e di migliorarlo piuttosto che
deteriorarlo"
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