Livello: serie
Estremi cronologici: 1776 - 1812Consistenza: 4 unità
La legge del 23 maggio 1774
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, agli artt.75 e 76, stabilì che tutte le strade che
attraversavano il territorio delle singole comunità e non avevano il carattere né di
regie, né di provinciali, fossero a completo carico delle rispettive comunità.
Conseguentemente il mantenimento e il rifacimento di dette strade doveva essere
fatto a spese esclusivamente delle casse comunitative. La stessa legge prescrisse
che "il Magistrato dei rappresentanti, per mezzo del suo provveditore di strade e
coll'aiuto del cancelliere comunitativo e suoi ministri, dovrà formare un registro
ossia campione, dove siano descritte tutte le strade comunitative esistenti e
situate dentro il territorio della sua comunità". Il campione sarebbe stato
presentato al giusdicente locale che lo avrebbe pubblicato e quindi avrebbe
depositato l'originale in cancelleria. I lavori di manutenzione alle dette strade
sarebbero stati dati in appalto o "accollo", previo un vero e proprio contratto. Il
motuproprio 22 febbraio 1798 prese atto che, nonostante le grosse spese che tali
contratti d'accollo comportavano per le comunità, "...troppo frequenti sono le
doglianze e reclami sul cattivo stato delle medesime...". Si raccomandò allora alle
magistrature locali di trattare e tentare di affidare gli accolli di manutenzione ai
proprietari "frontisti" delle singole strade, considerando che "i possessori locali
hanno il maggiore interesse sulla buona manutenzione delle strade medesime"
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