Livello: serie
Estremi cronologici: 1536 - 1790 ca.Consistenza: 12 unità
L'elezione dei componenti gli uffici della comunità avveniva tramite il sistema dell'"imborsazione" e delle "tratte". L'imborsazione consisteva nell'introduzione, dentro apposite borse di cuoio, dei nominativi dei cittadini che avevano i requisiti (di età e di censo) necessari per poter ricoprire le cariche comunitative. Si richiedeva infatti di aver compiuto 20 anni per partecipare all'estrazione della carica di priore, 35 per quella di "vessillifero di giustizia" e di "regolatore", 23 per sedere nel consiglio generale, ma soprattutto occorreva essere iscritti all'estimo di San Miniato, o con il proprio nome o con quello del padre, e aver pagato tutti gli "honera et gravedines reales"1. I limiti di età potevano variare lievemente secondo quanto prescrivevano le riforme degli statuti che, di solito ogni quattro anni regolamentavano la materia2. Una volta accertati gli "imborsabili" si predisponevano le borse, metà per il terziere di Poggighisi e metà per quello di Fuori Porta, e si procedeva alla "tratta", cioè all'estrazione a sorte di coloro che avrebbero detenuto gli uffici comunitativi. Alla scadenza delle varie cariche si procedeva ad un'ulteriore estrazione dalle stesse borse e così via, per tutta la durata della riforma e fino a che la borsa non rimaneva vuota3.
La prima estrazione era quella relativa al vessillifero di giustizia, il quale rimaneva in carica per tre mesi ed era eletto alternativamente fra gli imborsati dei due terzieri. Poi venivano estratti i 6 priori e i 3 capitani, due dei quali appartenenti a quel terziere a cui, per il trimestre, non spettava il vessillifero4. L'estrazione dei rappresentanti di Poggighisi precedeva sempre quella degli imborsati di Fuori Porta. Questi magistrati rimanevano in carica per tre mesi e venivano estratti il primo di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre. Poi era la volta degli altri uffici: 12 componenti del consiglio generale, 4 regolatori, 4 ufficiali della podesteria "di dentro" e 4 "di fuori, 4 sindaci per il sindacato del vicario, 1 provveditore del comune, 1 camarlingo del comune, 2 sindaci per il sindacato del camarlingo, 1 proconsole e 2 consoli dell'arte dei giudici, 4 padri delle scuole, 1 castaldo sopra il molino, 4 operai e 1 provveditore dell'opera del SS.Crocifisso, 6 operai e 1 provveditore dell'opera Ruffella, 2 provveditori di strade, 2 provveditori per le cause dei poveri, 2 notai attuari delle cause civili, 4 sindaci dei malefizi 5. Il loro numero e la durata della loro carica poteva variare, ma solitamente il consiglio generale rimaneva in carica per tutto il tempo della riforma (4 anni), il camarlingo era eletto per 1 anno, dal I° marzo; anche gli ufficiali della podesteria erano eletti per un anno, ma due entravano in carica l'I° maggio e due l'I° novembre; l'ufficiale del danno dato rimaneva in carica per 6 mesi; i sindaci dei contratti, i consoli dell'arte dei giudici, i notai delle cause civili restavano in carica per tutto il tempo del mandato del vicario 6.
Con la legge del 23 maggio 1774 furono apportate delle riforme al sistema di elezione degli uffici comunitativi: "Per la formazione del Magistrato (gonfaloniere e priori) ordiniamo che in ciascuna delle comunità sia formata una borsa la quale contenga in tante polizze o cedole distinte i nomi di tutti quelli che possederanno beni stabili [...] da contribuire sulla rendita de medesimi in proporzione di un fiorino di decima o lira di decimino.[...] Per la creazione del consiglio generale ed estrazione dei soggetti che vi dovranno risiedere unitamente colla magistratura comunitativa, vogliamo che in ciascheduna comunità si formino tante borse quante sono i popoli, ville, comuni ed opere costituenti il respettivo territorio [...]. In ciascuna di dette borse popolari saranno popolo per popolo inclusi i nomi di tutti i capi di famiglia [...] nessuno eccettuato..."7.
Le borse così formate dovevano essere custodite e "serrate a due chiavi" tenute una dal gonfaloniere e l'altra dal cancelliere. Chi tra gli estratti rifiutava l'incarico doveva pagare una "penale" di 100 lire. Era compito del cancelliere comunitativo vigilare sul regolare svolgimento delle tratte, che si svolgessero alle normali scadenze e che gli estratti si insediassero nella carica al tempo debito. Il nuovo Regolamento per la comunità di San Miniato emanato con motuproprio granducale del 14 novembre 1774 aboliva definitivamente i seguenti uffici: regolatori, collegi, ufficiali di podesteria, otto uomini del ricorso, proconsoli e consoli dell'arte dei giudici e notai, provveditore di strade, sindaci di tutti gli uffici e dei malefizi, padri di scuola, provveditori di rii e tutti gli uffici dei comuni di Cigoli, Stibbio e Montebicchieri che confluirono nella comunità di San Miniato8.