Livello: serie
Estremi cronologici: 1488 - 1700 ca.Consistenza: 32 unità
I capitoli fra i comuni di Firenze e San Miniato del 17 febbraio 1370 stabilirono, fra l'altro, che fossero compilati nuovi statuti per il comune di San Miniato, con il controllo e l'approvazione dei magistrati fiorentini1. Come le altre comunità dello stato fiorentino San Miniato conservò il diritto di fare leggi proprie, anche se i nuovi statuti non potevano più "toccare l'alto diritto penale", né quelle materie intorno alle quali la politica accentratrice di Firenze si riservava di deliberare. Le leggi che regolavano la comunità, il funzionamento dei loro organismi interni, le norme relative all'amministrazione della giustizia, continuarono ad essere periodicamente elaborate e modificate, ma ora dovevano essere sottoposte all'approvazione della Pratica Segreta. Le materie intorno alle quali più frequentemente si emettevano leggi riguardavano: la struttura dei Consigli e degli uffici comunitativi, i criteri per l'imborsazione di questi ultimi, la ripartizione interna delle imposizioni, l'amministrazione dei beni della comunità, la regolamentazione degli usi civici e del mercato2. Statuti e riforme erano redatti da alcuni cittadini, chiamati "Statutari", ritenuti particolarmente esperti in materia giuridica; la loro scelta, equamente divisa tra gli abitanti dei terzieri di Poggighisi e Fuori porta, era approvata dal Consiglio generale.
Nel nostro archivio non sono conservate le edizioni più antiche degli statuti "filo-fiorentini", ma solo quella cinquecentesca. Ciò corrisponde a quanto già descritto dal cancelliere Bartolomeo Francesco Carozzi nelle già note risposte al questionario di Pompeo Neri: "I libri di statuti veglianti di San Miniato sono quattro distinti in due volumi. Il primo volume comprende i primi tre libri che sono stati fatti il 20 febbraio 1549, sotto Cosimo I, pubblicati e approvati dall'ufficio delle riformagioni di Firenze il 23 dicembre 1570: sono scritti a mano e di carattere facile a intendersi. Nell'archivio si conserva un solo esemplare di questi volumi e un altro si trova nel tribunale. Il primo volume è di 132 pagine, il secondo di 77". Si tratta degli statuti del 1549, approvati dalla Pratica Segreta soltanto nel 1564, a causa del ritardo del pagamento della tassa relativa al governo centrale3. Il primo dei due registri in cui sono descritte le rubriche è suddiviso in tre libri: il I libro (cc.2 v.-19 v.) comprende 22 capitoli relativi alle competenze dei giusdicenti; il II (cc.25-92) comprende 89 rubriche riguardanti lo svolgimento delle cause civili; il III libro (cc.97-125 v.) è composto da 79 rubriche che riguardano le cause criminali e le varie pene. Il secondo registro comprende invece le 106 rubriche del IV libro, relative per lo più al funzionamento degli uffici comunitativi. Per il resto, se eccettuiamo un'edizione del XVII secolo, peraltro limitata al solo libro III (n.2046), ci rimangono soltanto numerose riforme parziali o aggiunte agli statuti già descritte nelle citate risposte a Pompeo Neri4. Per completezza di informazione occorrerà ricordare le due edizioni cinquecentesche degli statuti di San Miniato e le numerosissime riforme conservate nell'Archivio di Stato di Firenze, nel fondo "Statuti comunità soggette"5. Tali riforme coprono un arco temporale ben più ampio rispetto a quelle conservate a San Miniato, andando dal 1372 al 17606.