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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Danno dato

Livello: serie

Estremi cronologici: 1477 - 1769

Consistenza: 62 unità

Danno dato

In molti comuni toscani, già prima della conquista fiorentina, funzionava un particolare tribunale, retto da un notaio locale, per la repressione dei reati legati al danneggiamento doloso o colposo delle colture e dei fondi agricoli, sia pubblici che privati. Questo particolare tribunale detto del danno dato, sopravvisse in molte località anche dopo la perdita dell'autonomia comunale per essere soppresso dalle riforme del 1772.

Il danno dato consisteva nella "diminuzione o guasto degli altrui immobili o loro inerenti, eseguito in qualunque maniera senza intenzione di asportar via cosa alcuna, purché non siavi intervenuto incendio o rovina"1. Per danno dato veniva inquisito "qual si sia persona che ardirà commettere alcun danno negli altrui beni con tagliare alberi, virgulti o legna o con cogliere frutti, ortaggi, erbe o fieni, o danneggiando in altro modo, per sé o per altri o col bestiame le selve, i campi, gli orti, i prati e altre terre studiosamente o dolosamente"2. L'amministrazione di questa particolare giustizia rientrò sempre fra le competenze delle magistrature comunitative che, a seconda dei casi, potevano affidarla al giusdicente fiorentino, a un suo notaio, al cancelliere comunitativo o a uno dei propri magistrati3. Le pene erogabili da questi speciali giudici in difesa delle proprietà agricole non erano solo di carattere pecuniario, ma potevano essere inflitti anche tratti di fune o staffilate 4. La legge 20 giugno 1570 impose alle diverse comunità sedi di tribunale di danno dato di dotarsi di specifici statuti per il loro funzionamento e di servirsi di notificatori e campai per la denuncia dei reati5. Tutto il processo si doveva svolgere in maniera sommaria, sulla base di semplici prove testimoniali, onde garantire sollecite risoluzioni di vertenze molto comuni in una società prevalentemente agricola.

A San Miniato quattro Statutari del danno dato eleggevano annualmente un notaio o Offiziale del danno dato alla direzione dell'apposito tribunale6. Molto frequentemente questa carica venne ricoperta dal cancelliere comunitativo pro-tempore. L'ufficiale doveva "...pigliare dalle persone particolari, campaio e guardia tutte l'accuse, denunzie, rapporti e notificazioni de dannificati, tanto in persona quanto con bestie [...] e quelle scrivere nel libro delle accuse, chiare e aperte, e con esprimere il nome dell'accusatore e accusato, qual danno sia stato dato, se personalmente o con bestie, e con quali e quante bestie, se di giorno o di notte e in che giorno, mese e anno, villa e luogo distintamente [...]. E contro li cosi detti dannificanti procedere fino alla sentenza assolutoria e condennatoria, secondo le disposizioni delli presenti statuti. Le quali sentenze detto uffiziale debba dare e leggere pubblicamente nella Camera del Comune in presenza di due testimoni e del cancelliere..."7. L'ufficiale e i suoi collaboratori (campaio, guardia, messo), oltre alle specifiche incombenze del loro ufficio, dovettero occuparsi anche di materie altrove affidate ai "grascieri", quali la sorveglianza sulla qualità del pane e della carne, sui pesi e misure, sulla salvaguardia di fonti, pozzi, cisterne, abbeveratoi, fossi e argini8. Le sentenze degli ufficiali potevano essere appellate di fronte al Consiglio generale della comunità, nella loro qualità di "Iudici cognitori et decisori delle cause d'appellatione del danno dato della podesteria di San Miniato"9. In via provvisoria con rescritto 9 maggio 1770 e in maniera definitiva con la riforma giudiziaria del 1772, il tribunale del danno dato fu soppresso e le sue competenze furono riunite nel tribunale vicariale. Gli atti del tribunale del danno dato sono raccolti in filze e registri che di volta in volta contengono le accuse, le sentenze o entrambe. Infine un breve estratto delle sentenze veniva inviato al vicario che lo univa alle proprie filze di atti civili, con la dicitura "bastardellus banci".