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I. Consiglio comunale

Livello: serie

Estremi cronologici: 1865 - 1961

Consistenza: 46 unità

In ottemperanza alla legge per l'unificazione amministrativa (n. 2248 del 20 marzo 1865) vennero istituiti i nuovi comuni del Regno d'Italia, a capo dei quali furono posti un Sindaco e due organi collegiali, il Consiglio comunale e la Giunta comunale1
Il Consiglio era l'organo rappresentativo del Comune e, nel caso di Pontassieve, che aveva una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, fu composto da trenta membri, eletti da un elettorato ristretto su base censuaria e costituito dai cittadini maschi di ventuno anni compiuti che pagavano annualmente almeno 15 lire di tasse dirette.
Il mandato dei consiglieri durava cinque anni: un quinto del Consiglio era soggetto a rinnovo annuale, tuttavia i consiglieri uscenti erano rieleggibili. Nel 1908 il mandato fu esteso a sei anni, con rinnovo parziale del Consiglio ogni due; mentre nel 1915 fu ridotto a quattro anni, con conseguente abolizione del rinnovo parziale.
La legge del 1865 stabilì che il Sindaco fosse nominato dal re tra i consiglieri comunali; ma dopo il 1898 fu eletto direttamente dal Consiglio stesso, a scrutinio segreto tra i propri membri.
Le prerogative e le attribuzioni del Consiglio furono definite in base agli artt. 77-90 della legge del 1865 e vennero poi confermate da disposizioni successive. La normativa stabilì, inoltre, che il Consiglio venisse convocato, in via ordinaria, ciascun anno in due sessioni, di durata non superiore ai trenta giorni. L'art. 12 capitolo III del regolamento comunale2 attribuiva la competenza sugli affari ordinari ad entrambi gli organi (Consiglio e Giunta) ed esclusiva competenza sugli affari straordinari al Consiglio, il quale poteva avvalersi di commissioni per sbrigare questo tipo d'affari.
Nelle sedute del Consiglio, le votazioni avvenivano per alzata di mano su appello nominale o per votazione segreta qualora si trattasse di questioni inerenti persone.3
Il Consiglio doveva riunirsi almeno due volte l'anno: la prima sessione ordinaria si teneva nei mesi di marzo, aprile e maggio e la seconda si svolgeva nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Erano però previste anche sedute straordinarie, convocate dal Sindaco, su delibera della Giunta o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Lo svolgimento delle sedute straordinarie era subordinato all'autorizzazione del Prefetto.
Nella sessione ordinaria di primavera venivano riviste le liste elettorali, era approvato il bilancio dell'anno precedente e venivano nominati i revisori dei conti. In quella ordinaria d'autunno venivano eletti i componenti della Giunta municipale, predisposto il bilancio per l'anno successivo e nominati i revisori dei conti per l'anno in corso.
Il R.D. n. 5921 del 10 febbraio 1889 concesse la possibilità di protrarre le sessioni ordinarie del Consiglio oltre i trenta giorni e di anticipare a settembre l'inizio della sessione autunnale. Precisò inoltre le modalità per la convocazione del Consiglio.
Le sedute del consiglio restavano pubbliche in via generale (art. 295 del T.U. del 1915); ma erano previste alcune eccezioni di sedute segrete di pieno diritto quando si doveva discutere su questioni concernenti persone o deliberare su questioni di moralità e di ordine pubblico. In tutti i casi, però, gli esiti dovevano essere riportati nel verbale.
Il Testo Unico della legge comunale del 18984 istituì un'apposita commissione per la revisione delle liste elettorali, mentre le successive normative apportarono soltanto dei cambiamenti marginali e restarono in vigore fino alla soppressione dei consigli comunali5, in seguito all'introduzione dell'ordinamento podestarile nel 19266. Quest'ultima normativa, costituita dalla legge del 4 febbraio 1926 n. 237, modificò in modo radicale gli ordinamenti comunali, sciogliendo definitivamente il Consiglio e sostituendo il Sindaco e la Giunta con un Podestà di nomina regia, che, se necessario, aveva la facoltà di svolgere le sue funzioni amministrative con l'ausilio di una consulta.7
Dopo il breve governo provvisorio postbellico, il R.D. del 4 aprile 1944 n. 11 dispose il ripristino della Giunta, nominata dal Prefetto; successivamente con il decreto luogotenenziale del 7 gennaio 1946 n. 1 venne ripristinato ed eletto un nuovo Consiglio comunale. In base all'articolo 10, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio comunale vennero regolamentati dalle norme presenti nel R.D. del 1915, che furono a loro volta integrate con parte delle disposizioni del Testo Unico del 1934 (ancora applicabili dopo l'abolizione dell'ordinamento podestarile).
Nella prima seduta del 20 ottobre 1946, il Consiglio ripristinato elesse il nuovo sindaco di Pontassieve, Mario Mannini, con 26 voti e due astenuti. La seduta procedette con la nomina degli assessori permanenti - Alfonso Benvenuti, Agostino Corsi, Spartaco Poli - e con quella degli assessori supplenti, Aurelio Piani e Licurgo Ciolli. Nella medesima seduta vennero istituite, inoltre, le Commissioni comunali per il ripristino delle attività amministrative: Commissione per gli alloggi, Commissione per le imposte comunali, Commissione per la tenuta dell'elenco dei poveri, Commissione per la costruzione delle case popolari e Commissione edilizia.
Subito dopo, il governo locale cambiò la denominazione di strade e piazze: Via 28 ottobre fu rinominata Via G. Verdi; così come Via Costanzo Ciano, che divenne Via G. Montanelli e Piazza Italo Balbo che fu ribattezzata Piazza della Stazione.
La legge sugli ordinamenti comunali fu modificata dal D.P.R. del 16 maggio 1960 n. 570, che introdusse alcune cambiamenti, mantenendo, però, molti articoli delle leggi precedenti. Le materie di competenze del Consiglio erano indicate negli art. 129-133 del T.U. del 4 febbraio 1915 n. 148, che erano stati accolti dalla legge del 9 giugno 1947 n. 530 e rispettati dal nuovo D.P.R. del 1960. Per quanto riguardò la durata dell'incarico, con la riforma del 1960, i consiglieri comunali restavano in carica cinque anni.

La serie si compone di cinque sottoserie:

I /1 - Deliberazioni del Consiglio comunale;
I /2 - Deliberazioni del Consiglio comunale sottoposte a visti prefettizio;
I /3 - Indice delle deliberazioni del consiglio comunale;
I /4 - Protocollo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio inviate al Prefetto;
I /5 - Elenchi unici delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale.