Livello: sottoserie
Estremi cronologici: 1954 - 1960Consistenza: 6 unità
Gli atti di contestazione o protesti cambiari potevano essere presentati al
segretario comunale ed erano disciplinati dal R.D. del 14 dicembre 1933 n.
1669 (cambiale e vaglia cambiale) e dal R.D. del 21 dicembre 1933 n. 1736
per gli assegni.
I protesti erano numerati in ordine cronologico e
progressivo nei repertori preventivamente vidimati dal cancelliere della
Pretura. I registri dovevano essere trasmessi al tribunale in duplice
copia.
Spettava al segretario comunale l'esazione dei diritti connessi
al protesto cambiario: i diritti di annotazione, il diritto del protesto che
variava a seconda della cifra, il diritto di vacazione, i diritti
d'indennità e i diritti d'urgenza.
In base alla legge R.D. del 26 marzo
1942 n. 267 e alla legge del 12 febbraio 1955 n. 77, nei registri dovevano
essere riportati i dati anagrafici del richiedente e quelli della persona o
della ditta al quale veniva rivolto il protesto nonché i dati relativi a
quest'ultimo: il domicilio cambiario, la natura del titolo o oggetto
protestato, la data di scadenza, la data del protesto, l'importo sia del
titolo sia dei diritti e i dati relativi all'esito del
procedimento.