Livello: serie
Estremi cronologici: 1865 - 1959Consistenza: 15 unità
I contratti e le convenzioni sono atti che regolamentano e costituiscono rapporti
giuridici e patrimoniali tra il Comune ed altri soggetti pubblici e privati. Con
l'art. 102 n. 5 del 1865, il Sindaco fu incaricato di stipulare i contratti che
erano stati in precedenza deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta, che
ne determinava inoltre le condizioni. Il Sindaco aveva anche la possibilità di
nominare un assessore che si facesse carico delle sue funzioni in materia di
contratti stipulati. Il R.D. del 1899 n. 394 incaricò della tenuta dei contratti
il segretario comunale; questo decreto fu poi riconfermato dal T.U. del 1915. Il
T.U.L.P.C. del 1934 n. 383, come le leggi precedenti, regolamentava gli atti e i
contratti e affidava tale competenza al segretario comunale, che rogava gli atti
nell'esclusivo interesse del Comune. I contratti originali dovevano essere
raccolti cronologicamente, secondo numero di repertorio, e venire conservati
illimitatamente. La legge vietava la distruzione o la vendita e persino di poter
asportare dall'ufficio gli atti originali, anche solo per farne copia. Il
segretario, una volta redatti i contratti, aveva l'obbligo di sottoporli a
registrazione presso l'ufficio del registro. La serie raccoglie in quindici
buste le convenzioni e i contratti stipulati dal Comune per gli anni che vanno
dal 1865 al 1959. Ogni atto, indipendentemente dal volume, riporta un numero
progressivo a partire dal numero 101, poiché la serie VII di questo inventario è
preceduta da altri atti presenti e descritti nella parte preunitaria e numerati
da 1 a 100.
La serie presenta alcune lacune individuate fra il 1944 e il
1948. Mancano alcuni contratti i cui numeri sono stati riportati in nota accanto
all'affare corrispondente. I contratti sono ordinati in fascicoli annuali e
seguono una numerazione unica e progressiva