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XIV. Affari elettorali

Livello: serie

Estremi cronologici: 1883 - 1936

Consistenza: 51 unità

Il diritto elettorale fu inizialmente regolamentato dalla legge comunale e provinciale dal 1865, n. 2248.
L'elettorale attivo era scelto in base al censo e ai requisiti di età, possesso dei diritti civili e capacità di saper leggere e scrivere. Il diritto poteva essere espresso solo nel territorio di residenza e solo se si era inscritti nelle liste elettorale di quest'ultimo. Nel caso di cambio di domicilio il cittadino doveva presentare specifica richiesta e dimostrare di essere stato cancellato dal Comune di provenienza. Venivano così stilate delle liste elettorali, sia amministrative che politiche, che fino al 1894 furono compilate dalle Giunte municipali in doppia copia, approvate dal Consiglio comunale e trasmesse al Prefetto per la definitiva approvazione da parte della commissione elettorale provinciale. Dopo di che, una copia tornava al Comune che la conservava in archivio.
Dal 1 luglio 1894, invece, venne nominata un'apposita commissione che si occupava di tutte le attività relative alla compilazione delle liste e redigeva tre elenchi separati, anch'essi spediti alla commissione elettorale provinciale per l'approvazione: il primo con i nominativi degli elettori; il secondo con i nominativi dei cancellati; il terzo con i nominativi di coloro le cui domande d'iscrizione non erano state accettate. Una volta approvata dal Consiglio, la lista era poi pubblicata all'Albo, una copia andava all'amministrazione provinciale e una al Comune. Il Consiglio comunale, nella sessione di primavera rivedeva le liste elettorali.
Con l'introduzione degli ordinamenti podestarili, nel 1926, fu abolito il sistema elettorale democratico, che venne ripristinato nel 1947. Il T.U. per le elezioni degli organi amministravi, emanato con il D.P.R. del 5 aprile 1951 n. 203, per il funzionamento e le attribuzioni continuò a fare riferimento alla legge comunale e provinciale e al T.U. del 4 dicembre 1915 n. 148.
Dal 1947, quindi, riprende la serie delle liste elettorali e, in seguito all'estensione del diritto di voto alle donne, le liste si dividono in femminili e maschili. Inoltre, con la legge del 7 ottobre 1947, n. 1058, e la legge del 23 marzo 1956, n. 137, la revisione delle liste venne effettuata annualmente e soltanto con la legge del 1967 il rinnovo divenne semestrale.

La serie è articolata in quattro sottoserie:

XIV /1 - Verbali della Commissione elettorale comunale (1905-1912);
XIV /2 - Liste elettorali per le elezioni politiche e amministrative (1883-18);
XIV /3 - Elenchi preparatori iscrizione e revisione delle liste elettorali politiche e Amministrative (1915 - 1936);
XIV/4 - Verbali di scrutinio per le elezioni amministrative (1902 - 1925).