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Giudice conciliatore

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1867 - 1987

Consistenza: 27 unità

La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, istituì il conciliatore quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti.
Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.
La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione "Ufficio di conciliazione" e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che definì più completamente "giudice conciliatore" il magistrato a capo dell'ufficio.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti - con decreto reale poi del Presidente della Repubblica - più uffici a ciascuno dei quali era addetto, di regola, uno o più viceconciliatori.
Giudice conciliatore e viceconciliatore appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari e esercitavano le proprie funzioni a titolo gratuito ed onorario.
Potevano essere eletti a tali cariche i cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di magistrato onorario (il requisito della razza italiana decadde ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;
il requisito del sesso maschile cadde ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 febbraio 1963, n. 66; il requisito dell'iscrizione al P.N.F. fu inteso non più prescritto per effetto della caduta del regime fascista). La nomina avveniva, in virtù di regia delegazione, con decreto del presidente della Corte d'appello;
in seguito all'istituzione del Consiglio superiore della magistratura(Legge 24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al Consiglio. Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni.
Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute.
Le funzioni della cancelleria, costituita in ogni ufficio di conciliazione, erano conferite al segretario comunale o ad altro impiegato della segreteria, e comunque a persone assegnate dalle amministrazioni comunali e alle quali, sebbene non facessero parte dell'ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme sull'attività e sulla funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo civile.
Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo verbale. I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo inscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio",
delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare in volumi distinti le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".
Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall'inserviente comunale poi messo di conciliazione (D.L.L. 1 febbraio 1946, n. 122).
Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati ed erano inoltre tenuti a notificare le ingiunzioni e ad eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità.
Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura.
L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione.
Nella sezione separata dell'archivio comunale di Chiusi rimangono 27 unità archivistiche dal 1867 al 1987.