Livello: fondo
Estremi cronologici: 1867 - 1987Consistenza: 27 unità
La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno,
istituì il conciliatore quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in
materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico
valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di
ogni valore, ad istanza delle parti.
Era consentito alle parti di stare in
giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai
conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti
potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore
professionale, fosse munita di mandato scritto.
La legge 16 giugno 1892, n.
261, introdusse la denominazione "Ufficio di conciliazione" e regolò il
funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento
giudiziario vigente (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che definì più completamente
"giudice conciliatore" il magistrato a capo dell'ufficio.
Nei comuni divisi in
borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e
provinciale, potevano essere istituiti - con decreto reale poi del Presidente della
Repubblica - più uffici a ciascuno dei quali era addetto, di regola, uno o più
viceconciliatori.
Giudice conciliatore e viceconciliatore appartenevano
all'ordine giudiziario come magistrati onorari e esercitavano le proprie funzioni a
titolo gratuito ed onorario.
Potevano essere eletti a tali cariche i cittadini
italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere
degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di
magistrato onorario (il requisito della razza italiana decadde ai sensi dell'art. 3
della Costituzione;
il requisito del sesso maschile cadde ai sensi dell'art. 1
della Legge 9 febbraio 1963, n. 66; il requisito dell'iscrizione al P.N.F. fu inteso
non più prescritto per effetto della caduta del regime fascista). La nomina
avveniva, in virtù di regia delegazione, con decreto del presidente della Corte
d'appello;
in seguito all'istituzione del Consiglio superiore della
magistratura(Legge 24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al
Consiglio. Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere
confermati di triennio in triennio senza limitazioni.
Decadevano dall'ufficio
per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o
dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute.
Le funzioni della
cancelleria, costituita in ogni ufficio di conciliazione, erano conferite al
segretario comunale o ad altro impiegato della segreteria, e comunque a persone
assegnate dalle amministrazioni comunali e alle quali, sebbene non facessero parte
dell'ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme sull'attività e sulla
funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo civile.
Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie
e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in tutti gli atti
dei quali doveva essere redatto processo verbale. I cancellieri avevano l'obbligo di
tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse
di bollo inscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio",
delle
"convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal
pretore. Dovevano anche conservare in volumi distinti le serie cronologiche dei
"processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri
atti in cause" e degli "originali delle sentenze".
Raccolte distinte dovevano
inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e
per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso. Negli uffici di
conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall'inserviente
comunale poi messo di conciliazione (D.L.L. 1 febbraio 1946, n. 122).
Gli
ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e
i provvedimenti da loro emanati ed erano inoltre tenuti a notificare le ingiunzioni
e ad eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e dei comuni e per il recupero delle spese di
spedalità.
Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di ordine
economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse
notevolmente le cause di competenza del giudice conciliatore) determinò il
progressivo declino di tale magistratura.
L'articolo 47 della legge 21 novembre
1991, n. 374, ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e
ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice
conciliatore. Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di pace, restò la
competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995,
fino alla loro conclusione.
Nella sezione separata dell'archivio comunale di
Chiusi rimangono 27 unità archivistiche dal 1867 al 1987.
Soggetti produttori:
Giudice conciliatore di Chiusi, Chiusi (Siena),
1867 - 1987