Sede: Chiusi (Siena)
Date di esistenza: 1867 - 1987Intestazioni: Giudice conciliatore di Chiusi, Chiusi (Siena), 1867 - 1987
Storia amministrativa:
La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del
Regno, istituì il conciliatore quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in
materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico
valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di
ogni valore, ad istanza delle parti.
Era consentito alle parti di stare in giudizio
personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si
trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare
da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di
mandato scritto.
La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione
"Ufficio di conciliazione" e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione
venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che
definì più completamente "giudice conciliatore" il magistrato a capo dell'ufficio.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della
legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti - con decreto reale poi del
Presidente della Repubblica - più uffici a ciascuno dei quali era addetto, di regola,
uno o più viceconciliatori.
Giudice conciliatore e viceconciliatore appartenevano
all'ordine giudiziario come magistrati onorari e esercitavano le proprie funzioni a
titolo gratuito ed onorario.
Potevano essere eletti a tali cariche i cittadini
italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere
degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di
magistrato onorario (il requisito della razza italiana decadde ai sensi dell'art. 3
della Costituzione;
il requisito del sesso maschile cadde ai sensi dell'art. 1
della Legge 9 febbraio 1963, n. 66; il requisito dell'iscrizione al P.N.F. fu inteso non
più prescritto per effetto della caduta del regime fascista). La nomina avveniva, in
virtù di regia delegazione, con decreto del presidente della Corte d'appello;
in
seguito all'istituzione del Consiglio superiore della magistratura(Legge 24 marzo 1958,
n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al Consiglio. Questi magistrati duravano
in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza
limitazioni.
Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere
revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per
motivi di salute.
Le funzioni della cancelleria, costituita in ogni ufficio di
conciliazione, erano conferite al segretario comunale o ad altro impiegato della
segreteria, e comunque a persone assegnate dalle amministrazioni comunali e alle quali,
sebbene non facessero parte dell'ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme
sull'attività e sulla funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo
civile.
Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore,
quelle proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in
tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo verbale. I cancellieri avevano
l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti",
delle "tasse di bollo inscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio",
delle
"convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal
pretore. Dovevano anche conservare in volumi distinti le serie cronologiche dei
"processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri
atti in cause" e degli "originali delle sentenze".
Raccolte distinte dovevano
inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per
gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso. Negli uffici di conciliazione le
funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall'inserviente comunale poi messo
di conciliazione (D.L.L. 1 febbraio 1946, n. 122).
Gli ufficiali giudiziari
notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro
emanati ed erano inoltre tenuti a notificare le ingiunzioni e ad eseguire i pignoramenti
riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità.
Dopo la seconda
guerra mondiale, una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la
svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del giudice
conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura.
L'articolo 47
della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora
svolte dal giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di
pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1°
maggio 1995, fino alla loro conclusione.
Complessi archivistici prodotti:
Giudice conciliatore di Chiusi, 1867 -
1987
(fondo, conservato in Comune di Chiusi. Archivio storico)