Livello: fondo
Estremi cronologici: 1891 - 1935Consistenza: 6 unità
La legge del 3 agosto 1862, n. 753, prima normativa unitaria
sull'amministrazione delle Opere Pie, e il relativo regolamento attuativo contenuto
nel regio decreto 27 novembre 1862 n. 1007 istituirono presso ogni comune del Regno
una Congregazione di carità allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio
dei poveri e di assumere direttamente, su mandato dei Consigli comunali, la gestione
di alcune Opere pie.
L'art. 1 di tale Legge designava con i termini di "opera
pia" o "istituzione di assistenza e beneficenza" un ente morale che aveva come fine
quello di "soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza,
educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione". Si trattava per lo più di
enti che sfuggivano ad una qualificazione giuridica precisa: la loro struttura e la
loro attività erano regolate in parte dal diritto comune e in parte dal diritto
pubblico,
e le risorse finanziarie di cui disponevano provenivano sia da
rendite di carattere prevalentemente fondiario sia da sussidi pubblici. La legge del
1862 non modificò sostanzialmente tale situazione, poiché non si propose la
creazione di un sistema pubblico di assistenza, preferendo riconoscere le
istituzioni già esistenti, principalmente di carattere ecclesiastico, e delegando
loro le relative funzioni.
La legge 17 luglio 1890 n. 6972 (la cosiddetta
"legge Crispi"), che può essere considerata la prima norma organica in materia di
assistenza e beneficenza pubblica, ridefinì in maniera più sistematica le finalità e
l'organizzazione delle Congregazioni di carità, al cui controllo furono sottoposte
le istituzioni pubbliche di assistenza con una rendita inferiore a 5000 lire annue e
prive di propri organi di amministrazione,
e quelle esistenti nei comuni con
popolazione inferiore ai 10000 abitanti e comunque tutte quelle associazioni per cui
fosse difficoltoso istituire organi di amministrazione. Le congregazioni
amministravano i beni propri e quelli delle istituzioni loro affiliate, tenendo
contabilità separate. La legge prevedeva che le Congregazioni fossero amministrate
da un comitato, composto da un presidente e da un numero di membri variabile in base
alla popolazione del comune eletti dal consiglio comunale.
Il presidente durava
in carica quattro anni mentre gli altri membri si rinnovavano per un quarto ogni
anno. Le funzioni di tesoriere furono affidate all'esattore comunale. Il regolamento
applicativo della legge, emanato con provvedimento del 5 febbraio 1891 n. 99,
stabiliva che ogni Congregazione, come tutte le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, doveva disporre di un proprio archivio in cui conservare gli atti
generali, il registro di protocollo della corrispondenza con la relativa rubrica
alfabetica per materia,
il registro cronologico delle deliberazioni, i bilanci
preventivi e i conti consuntivi; gli "inventari dei beni mobili ed immobili" e gli
"elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi ed obbligazioni" dovevano essere
conservati separatamente a seconda che si riferissero al patrimonio della
Congregazione o delle istituzioni eventualmente amministrate.
Con la "legge
Crispi" le opere pie (ospedali, ospizi, orfanotrofi, monti di maritaggio, asili
d'infanzia, scuole gratuite, monti frumentari, confraternite, cappelle laicali,
ecc.) furono ricondotte pienamente nell'ambito del diritto pubblico, allo scopo di
ridurre le irregolarità di gestione e rendere più incisivo il controllo
statale.
Le Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937 n.
847 per essere sostituite dagli Enti comunali di assistenza. Degli atti prodotti
dalla Congregazione di Carità di Chiusi, con la sola eccezione di una busta di
Domande di sussidio degli anni 1910-19018, si sono conservati esclusivamente
documenti e registri di natura contabile dal 1891.
Soggetti produttori:
Congregazione di carità di Chiusi, Chiusi (Siena),
1865 - 1989