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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Soggetto conservatore:

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Stato civile

Livello: sezione

Estremi cronologici: 1866 - 1975

Consistenza: 449 unità

Lo stato civile italiano fu ordinato con R.D. 15 novembre 1865, n. 2602; gli uffici relativi cominciarono a funzionare dal primo gennaio dell'anno seguente. Ai sindaci, in quanto ufficiali di governo, furono attribuite le funzioni di ufficiale di stato civile, consistenti nel ricevimento delle dichiarazioni, nella loro registrazione e nel rilascio dei certificati. Dovevano essere tenuti quattro registri annuali per la trascrizione degli atti di cittadinanza 1 , nascita, matrimonio 2 e morte 3 . Il decreto del 1865 imponeva all'ufficio di stato civile di tenere anche un registro in cui dovevano essere annotate le richieste di pubblicazioni di matrimonio. Tutti i registri dovevano essere redatti in doppio originale, vidimati prima dell'uso in ciascun foglio dal presidente del tribunale e depositati uno nell'archivio comunale, l'altro nella cancelleria del tribunale. In quest'ultima avrebbero dovuto essere depositati anche gli atti, sempre in base alla legge citata. I registri dovevano essere scritti con carattere chiaro, senza abbreviazioni, raschiature e aggiunte nell'interlinea. Eventuali aggiunte dovevano essere poste a fine atto. Il primo gennaio di ogni anno l'ufficiale di stato civile dichiarava chiuso il registro dell'anno precedente, indicando il numero degli atti trascritti; stilava poi, per ogni registro, un indice alfabetico dei cognomi di coloro cui gli atti si riferivano (indice annuale). Nel caso che qualche registro non fosse stato sufficiente per le registrazioni fino al 31 dicembre, l'ufficiale di stato civile poteva usare un supplemento in cui gli atti continuavano ad essere numerati progressivamente.
L'obbligatorietà della conservazione di registri ed indici venne sancita dall'art. 35 del regolamento di applicazione della legge comunale e provinciale del 1889 (R.D. 10 giugno, n. 6107).
Il decreto del 1865, confermato dal R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, prevedeva anche la redazione da parte dell'ufficiale di stato civile di indici decennali degli atti di nascita, matrimonio e morte, da compilarsi nel gennaio successivo alla fine di ogni decennio. Ne era prevista la stesura in doppio esemplare, uno da depositare nell'archivio comunale e l'altro da trasmettere al procuratore del re. Nei comuni con più uffici di stato civile, l'indice decennale doveva comprendere i registri di tutti gli uffici.
La documentazione è costituita da 447 registri, ripartiti in sei serie. Ad iniziare dai primi anni '20 i registri annuali sono suddivisi tra Ufficio I e Ufficio II, quest'ultimo corrispondente alla frazione di Chiesina fino alla costituzione, nel 1963, del comune autonomo di Chiesina Uzzanese. Gli indici decennali degli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono descritti in un'unica serie in quanto i registri contengono dati misti. Una serie a parte è costituita da due registri copialettere dell'ufficio in uso dal 1866 al 1885.