XXVIII.2
Sussidi ai familiari dei militari alle armi
Livello: sottoserie
Estremi cronologici: 1935 - 1962
Consistenza: 23 unità
Con R.D. 13 maggio 1915 n. 620, e successive circolari, venne
stabilita l'assegnazione di un sussidio alle famiglie dei militari
prigionieri o dispersi. In base a tale decreto, il ministero della guerra si
impegnava a corrispondere mensilmente alle famiglie, fino al ritorno dalla
prigionia o all'accertamento della morte del militare, la metà del suo
stipendio. Con la circolare n. 259 del 1 maggio 1916 venne disposta, per
l'intera durata della guerra, l'erogazione di un sussidio alle famiglie
bisognose dei militari che si fossero arruolati volontari. Analoghi e
più organici provvedimenti furono emanati con la legge 22 gennaio 1934 n.
115, con cui si istituirono presso i comuni apposite commissioni allo scopo
di valutare le domande e predisporre le operazioni necessarie per la
concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari alle armi e
ai militari stessi, che dovevano essere pagati presso gli uffici postali a
scadenze settimanali o quindicinali. Ad Uzzano rimangono 30 registri,
ripartiti in due sottoserie relative al pagamento dei soccorsi giornalieri
ai congiunti ai militari alle armi (23 ruoli) e al pagamento dei soccorsi
giornalieri ai militari in licenza breve, coloniale, di convalescenza,
agricola o straordinaria (7 ruoli). Ciascun registro annuale è relativo
a vari gruppi di pagamenti dei sussidi effettuati negli uffici postali di
Pescia, Santa Lucia, Chiesina Uzzanese e Chiesanuova.