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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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XXVIII.1 Registri dei quadrupedi e dei veicoli

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1919 - 1961

Consistenza: 3 unità

In base alle disposizioni stabilite dalla legge 1 ottobre 1873, n. 1593, e relativo regolamento approvato con R.D. del 3 ottobre 1875, i comuni avevano l'obbligo di istituire e tenere costantemente aggiornati su appositi registri la situazione dei quadrupedi e dei veicoli esistenti e dei relativi proprietari nell'eventualità che, a seguito di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, fosse necessario requisirli. Ai proprietari, pur essendo in piena libertà di far commercio degli animali fino a quando non fosse stato pubblicato l'ordine di requisizione, incombeva l'obbligo di dichiarare al comune il numero di animali posseduti ed i mutamenti che fossero avvenuti nel medesimo per vendite, acquisti, permute e morti.
Con la legge del 22 giugno 1913, n. 93, vennero considerati passibili di requisizione anche automobili, motocicli, natanti (a remi, a vela e a motore) con relativa attrezzatura e aeronavi in forma di pallone, dirigibile o aeroplano. Presso ogni comune doveva essere tenuto un registro o schedario con rubrica, in cui si sarebbero distintamente segnati quadrupedi, veicoli a trazione meccanica e natanti esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del comune stesso, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione.
Il regolamento della legge predetta definì nel 1915 le caratteristiche di tale registro, adeguandolo alle nuove esigenze e fornendone anche i modelli. In particolare si stabilì che, nel caso in cui si superassero i cento quadrupedi, dovesse essere tenuto non un registro bensì uno schedario, composto da schede individuali intestate a ciascun proprietario di animali, veicoli, bardature e natanti, e corredato da una rubrica alfabetica.
Analoghe disposizioni erano contenute, pur con qualche modifica, nel T.U. sulla requisizione dei veicoli del 31 gennaio 1926, n. 425, e relativo regolamento approvato con R.D. 1 dicembre 1927, n. 452.
Nell'archivio comunale di Uzzano rimangono solo tre registri dal 1919 al 1961.


1
Registro dei quadrupedi, veicoli e bardature
1919 - 1942
2
Registro dei cavalli e dei muli dell'ufficio I
1929 - 1961
3
Registro dei cavalli e dei muli dell'ufficio II
1923 - 1948