Livello: serie
Estremi cronologici: 1953 - 1962Consistenza: 5 unità
La legge 28 luglio 1861, n. 13, con relativo regolamento d'applicazione
emanato in quello stesso giorno (R.D. n. 163), decretò l'adozione nel regno d'Italia
del sistema metrico decimale per i pesi e le misure, imponendo ai comuni importanti
adempimenti in materia.
Alla giunta municipale fu affidato il compito di
formare e tenere aggiornato, mediante revisioni annuali, l'elenco degli utilizzatori
(Stato degli utenti), nel territorio comunale, di pesi e misure nell'esercizio di
una attività economica. Tali elenchi dovevano riportare, in ordine alfabetico, il
nome e il cognome dell'utente, la professione, il luogo dell'esercizio e lo
strumento di misura utilizzato. Gli utenti dovevano essere distinti in categorie in
base al tipo di attività svolta, per ognuna delle quali era previsto il pagamento di
un diritto annuo fisso. Solo gli ambulanti, non avendo sede fissa nel comune, non
erano compresi nello stato comunale; essi avevano tuttavia l'obbligo, prima di
intraprendere il loro esercizio, di sottoporre i loro strumenti alla verificazione
in un qualsiasi ufficio metrico.
In base all'art. 64 del citato regolamento lo
Stato degli utenti doveva essere redatto in duplice copia, una (l'originale) per
l'archivio comunale, l'altra per il verificatore.
Il verificatore aveva il
compito di formare i Ruoli degli utenti e di trasmetterli alle giunte che, dopo
averli pubblicati e discussi, li inviavano al governatore della provincia per
l'approvazione e la consegna agli ufficiali preposti alla riscossione.
Il
regolamento successivo, emanato il 29 ottobre 1874, ribadì le modalità ed i tempi di
compilazione degli Stati da parte delle giunte, precisando però che in essi doveva
essere registrata anche la tassa dovuta da ciascun utente, disposizione che rese
superflua la compilazione dei ruoli.
L'ispettore metrico era tenuto a
sottoporre i pesi e le misure a due verificazioni dette "prima" (effettuata prima
che il peso o la misura fossero posti in vendita o in uso di commercio) e
"periodica", effettuata annualmente. I diritti di verificazione erano corrisposti
mediante marche da bollo, apposte dall'ispettore sopra ogni oggetto da lui
verificato, e annotati sugli Stati.
Con il R.D. 23 agosto 1890 n. 7088, e
relativo regolamento del 7 novembre dello stesso anno, venne disposto che la
verificazione periodica fosse effettuata ogni due anni.
Nell'archivio comunale
di Uzzano rimangono 5 registri dello Stato degli utenti dal 1953 al 1962, ma altra
documentazione relativa a questa materia si trova condizionata nelle buste della
serie IX. carteggio e atti degli affari
comunali.