Livello: serie
Estremi cronologici: 1865 giu. 28 - 1966 nov. 7Consistenza: 23 unità
La Legge per l'unificazione amministrativa
del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248 prevedeva che ogni
comune fosse amministrato da due assemblee deliberative, la cui composizione variava
secondo il numero degli abitanti: il consiglio comunale e la giunta municipale
presieduta da un sindaco, nominato dal re fino al 1898, poi eletto dal consiglio
(R.D. 1 settembre 899, n. 394).
I consiglieri, secondo quanto stabilito dagli
articoli 17 e 18 della legge, erano eletti dai cittadini di sesso maschile che
avevano compiuto 21 anni, che godevano dei diritti civili e che pagavano annualmente
per contribuzioni dirette, di qualsivoglia natura, almeno lire 15. Erano eleggibili
a consiglieri tutti gli elettori iscritti nelle liste tranne gli ecclesiastici, i
funzionari del governo che vigilavano sulle amministrazioni comunali, coloro che
ricevevano uno stipendio o salario dal comune o che avevano il "maneggio" del denaro
comunale, le donne, gli interdetti e coloro che si erano macchiati di reati. Non
potevano essere eletti contemporaneamente padre e figlio, suocero e genero. Il
consiglio era tenuto a riunirsi in sessione ordinaria due volte l'anno, in primavera
ed in autunno, alla presenza del segretario comunale in qualità di verbalizzante e
con funzioni consultive nelle materie giuridico-amministrative. Nella sessione
primaverile il consiglio aggiornava le liste elettorali ed esaminava il conto
consuntivo dell'anno precedente; in quella autunnale eleggeva i componenti della
giunta, deliberava il bilancio, e nominava i revisori contabili. Era inoltre
stabilito che le adunanze del consiglio fossero pubbliche, fatta eccezione per i
casi in cui venivano trattati fatti riguardanti persone. Ulteriori informazioni
circa il funzionamento del consiglio furono emanate con il regolamento applicativo
della legge comunale, in particolare l'articolo 21 prescriveva che il segretario
dopo aver trascritto i verbali delle deliberazioni adottate su appositi registri, li
dovesse conservare debitamente «legati, affogliati, e rubricati in ordine
cronologico o di numero». Alle norme generali fissate dalla legge si affiancavano
quelle definite nel regolamento interno del 1866, secondo il quale il consiglio
votava per alzata e seduta o per appello nominale, fatta eccezione per le
deliberazioni riguardanti persone, per le quali si ricorreva allo squittinio
segreto.
La legge del 1865 venne poi sostituita da quelle successive emanate:
nel 1889
1
, con regolamento dello
stesso anno
2
, nel 1898
3
, con regolamento dell'anno successivo
4
, nel 1908
5
, con regolamento del 1911
6
, nonché da quelle del 1915
7
e del 1934
8
, che non
furono mai seguite da un regolamento.
Nel 1926, con l'attuazione
dell'ordinamento podestarile, nel comune di Uzzano il consiglio venne sostituito
dapprima da un commissario prefettizio ed in seguito dal podestà Dino del Tredici.
Il consiglio venne reintegrato nelle sue tradizionali funzioni nel 1946, in
seguito allo svolgimento delle elezioni amministrative (D.L.Lgt. 7 gennaio 1946, n.
1).