Livello: serie
Estremi cronologici: 1860 - 1870Consistenza: 2 unità
Le liste elettorali contengono l'elenco dei cittadini che, in base al
possesso dei requisiti di legge, sono riconosciuti elettori. I requisiti per
l'iscrizione nelle liste furono elencati per la prima volta nella legge 20 marzo
1865 n. 2248 che affidò alla giunta il compito di procedere alla loro formazione e
revisione annuale aggiornandole in base ai cambiamenti di residenza, decessi e nuove
iscrizioni. La giunta era inoltre tenuta a sottoporle annualmente all'approvazione
del consiglio nella sessione di primavera. Le liste, compilate in doppio esemplare,
venivano poi trasmesse al prefetto per la definitiva approvazione da parte della
deputazione provinciale (allegato A della legge 20 marzo 1865 n. 2248.
Con la
legge 11 luglio 1894, n. 286, i compiti della giunta furono trasferiti ad una
apposita commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e costituita da
quattro o sei membri, a seconda del numero dei consiglieri, nominati dal consiglio
stesso nella sessione autunnale e scelti anche fuori del consiglio fra gli elettori
del comune. Tale commissione redigeva tre elenchi separati: il primo in cui si
proponeva l'iscrizione di coloro che avevano il diritto di essere elettori nel
collegio o nel comune, il secondo in cui si proponevano le cancellazioni ed il terzo
in cui si segnavano i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non erano state
accolte. Gli elenchi venivano poi trasmessi, insieme alla lista definitiva politica
o amministrativa dell'anno precedente, al presidente della commissione elettorale
provinciale per l'approvazione. In base agli elenchi approvati la commissione doveva
poi rettificare ciascuna lista permanente.
Nel 1912, in seguito
all'introduzione del suffragio "universale", le operazioni per la revisione delle
liste elettorali divennero più complesse. I sindaci ebbero il compito di preparare,
ogni anno, tre elenchi: uno dei cittadini che avessero raggiunto i trenta anni, uno
di coloro che avessero compiuto ventuno anni ed uno di coloro che avessero compiuto
ventuno anni e assolto gli obblighi militari. Estratti di tali elenchi dovevano
essere poi trasmessi ai vari tribunali, agli ispettori scolastici e all'esattore
comunale. Le commissioni elettorali comunali ebbero invece il compito di elaborare
ben cinque elenchi: il primo in cui si proponevano le iscrizioni; il secondo in cui
si proponevano le cancellazioni; il terzo in cui si elencavano le domande non
accolte; il quarto in cui erano segnati i nomi degli emigrati in via permanente
all'estero; il quinto contenente i nomi di coloro che, militari di truppa o
sottufficiali, non potevano esercitare il diritto elettorale.
Nel 1926, con
l'abolizione del sistema elettorale e l'introduzione della figura del podestà, la
revisione annuale delle liste elettorali venne effettuata esclusivamente per le
politiche. La commissione riprese appieno la sua attività dopo la seconda guerra
mondiale, quando fu ripristinato il sistema elettorale democratico e vennero redatte
ex novo le liste elettorali generali maschile e femminile, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 22 aprile 1945, n. 214.
La serie è costituita da due
buste, di cui una contenente le liste degli eleggibili e l'altra vari inserti di
carteggio. La maggior parte del materiale relativo agli affari elettorali è
reperibile nella serie IX. Carteggio e atti degli
affari comunali.