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VI/4. Repertori dei protesti cambiari

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1954 - 1960

Consistenza: 6 unità

Gli atti di contestazione o protesti cambiari potevano essere presentati al segretario comunale ed erano disciplinati dal R.D. del 14 dicembre 1933 n. 1669 (cambiale e vaglia cambiale) e dal R.D. del 21 dicembre 1933 n. 1736 per gli assegni.
I protesti erano numerati in ordine cronologico e progressivo nei repertori preventivamente vidimati dal cancelliere della Pretura. I registri dovevano essere trasmessi al tribunale in duplice copia.
Spettava al segretario comunale l'esazione dei diritti connessi al protesto cambiario: i diritti di annotazione, il diritto del protesto che variava a seconda della cifra, il diritto di vacazione, i diritti d'indennità e i diritti d'urgenza.
In base alla legge R.D. del 26 marzo 1942 n. 267 e alla legge del 12 febbraio 1955 n. 77, nei registri dovevano essere riportati i dati anagrafici del richiedente e quelli della persona o della ditta al quale veniva rivolto il protesto nonché i dati relativi a quest'ultimo: il domicilio cambiario, la natura del titolo o oggetto protestato, la data di scadenza, la data del protesto, l'importo sia del titolo sia dei diritti e i dati relativi all'esito del procedimento.



1
Protesti cambiari dal 60 al 649
Registro leg. cop. cart.
1954
2
Protesti cambiari dal 650 al 1239
Registro leg. cop. cart.
1955
3
Protesti cambiari dal 1240 al 1829
Registro leg. cop. cart.
1955
4
Protesti cambiari dal 1830 al 2819
Registro leg. cop. cart.
1955
5
Protesti cambiari dal 2820 al 3809
Registro leg. cop. cart.
1956 - 1957
6
Protesti cambiari dal 3810 al 4036
Registro leg. cop. cart.
1957 - 1960