Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Soggetto conservatore:

Contenuto della pagina


Ente comunale di assistenza (ECA)

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1898 - 1978

Consistenza: 63 unità

L'Ente Comunale di Assistenza (ECA) venne istituito in ogni comune del Regno, come ente morale con personalità giuridica pubblica, a seguito della Legge del 3 giugno 1937 n. 847. Tale legge prevedeva che ciascun ente fosse tenuto ad operare a favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare necessità,
nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera beneficenza elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di concentrare, dal punto di vista organizzativo e funzionale, i diversi istituti sorti fino ad allora con analoghe finalità.
All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, le congregazioni di carità vennero soppresse e sostituite dall'ECA in ogni disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione.
L'ente subentrò altresì nel patrimonio, nelle attività e nell'amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche presenti nel comune per l'assistenza generica immediata e temporanea (piccoli sussidi, razioni di vitto, ricoveri notturni).
Poiché in precedenza tali istituzioni, pur essendo concentrate nelle congregazioni di carità, avevano mantenuto patrimoni distinti, nella previsione normativa del 1937 si stabilì che esse dovessero fondersi nell'ECA, con estinzione della personalità e fusione dei patrimoni.
La stessa previsione normativa del 1937 disponeva, al contrario, il distacco dall'ECA e la piena autonomia a tutti gli enti con scopi specifici e diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea quali ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi ecc.
Finalità principali dell'ECA erano l'assistenza alle persone e alle famiglie in condizioni disagiate. L'ECA provvedeva al ricovero di fanciulli abbandonati e vecchi senza tetto, collocandoli presso istituti; assisteva gli inabili al lavoro, gli indigenti e i disoccupati. L'assistenza si protraeva durante tutto l'anno ed era effettuata generalmente con viveri in natura.
Erano previsti anche sussidi straordinari, destinati al pagamento delle pigioni di casa, delle cure termali ed altro, il tutto nei casi di provata indigenza. Nei periodi bellici erano assistiti gli sfollati, i sinistrati, le famiglie dei connazionali rimpatriati prive di congiunti idonei al lavoro; le famiglie dei militari alle armi; quelle dei caduti, dispersi e ammalati.
L'ECA provvedeva al raggiungimento di tali finalità non solo con le rendite del proprio patrimonio, ma anche con quelli delle istituzioni pubbliche ricadenti sotto la sua amministrazione nonché con i fondi stanziati annualmente dal ministero dell'Interno, con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e privati e su entrate ordinarie quali addizionali sopra vari tributi erariali e locali.
L'amministrazione dell'ECA venne affidata inizialmente ad un organo collegiale, detto Comitato, presieduto dal Podestà e nominato per un parte dal Prefetto e per l'altra dalle associazioni fasciste. In seguito al D.L. 14 aprile 1944 n. 125, la nomina dei membri del Comitato passò alla Giunta municipale (poi sostituita dal Consiglio Comunale con D.L. 7 gennaio 1946).
In base allo steso decreto spettava al Comitato, nella sua prima riunione, eleggere il presidente. Circa le adunanze e le deliberazioni, la legge del 1937 non apportava cambiamenti rispetto alla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 con cui erano state istituite le Congregazioni di Carità ed al relativo regolamento amministrativo del 1891.
Ugualmente rimasero immutate le disposizioni circa l'ufficio e gli impiegati dell'ente: l'ECA poteva avere un proprio personale ed un proprio ufficio, se i mezzi e l'attività lo permettevano, altrimenti si avvaleva della sede municipale e degli impiegati del comune. La relativa indipendenza dell'ECA non escludeva che venissero esercitati controlli sull'attività dei suoi organi.
Già la legge del 1890 attribuiva al ministro dell'Interno un potere di alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Con la riforma del 1923 (R.D. 30 dicembre, n. 2841) era stato riconosciuto allo stesso ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza, diritto trasferito poi al Prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, come conseguenza del decentramento dei servizi del ministero dell'Interno.
Con D.D.L. 22 marzo 1945, n. 173, vennero istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza che, oltre ad altri compiti specifici, erano tenuti a vigilare sulla gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della Legge del 1890.
A seguito del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica furono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, vennero trasferiti ai rispettivi comuni.
Degli atti prodotti dall'Ente Comunale di Assistenza di Chiusi rimangono in archivio 63 unità archivistiche, in gran parte costituite da atti contabili.