Livello: fondo
Estremi cronologici: 1898 - 1978Consistenza: 63 unità
L'Ente Comunale di Assistenza (ECA) venne istituito in ogni comune del
Regno, come ente morale con personalità giuridica pubblica, a seguito della Legge
del 3 giugno 1937 n. 847. Tale legge prevedeva che ciascun ente fosse tenuto ad
operare a favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare
necessità,
nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera beneficenza
elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di concentrare, dal punto di
vista organizzativo e funzionale, i diversi istituti sorti fino ad allora con
analoghe finalità.
All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, le
congregazioni di carità vennero soppresse e sostituite dall'ECA in ogni disposizione
legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione.
L'ente subentrò
altresì nel patrimonio, nelle attività e nell'amministrazione di tutte le
istituzioni pubbliche presenti nel comune per l'assistenza generica immediata e
temporanea (piccoli sussidi, razioni di vitto, ricoveri notturni).
Poiché in
precedenza tali istituzioni, pur essendo concentrate nelle congregazioni di carità,
avevano mantenuto patrimoni distinti, nella previsione normativa del 1937 si stabilì
che esse dovessero fondersi nell'ECA, con estinzione della personalità e fusione dei
patrimoni.
La stessa previsione normativa del 1937 disponeva, al contrario, il
distacco dall'ECA e la piena autonomia a tutti gli enti con scopi specifici e
diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea quali ospedali, ricoveri di
vecchi e inabili, orfanotrofi ecc.
Finalità principali dell'ECA erano
l'assistenza alle persone e alle famiglie in condizioni disagiate. L'ECA provvedeva
al ricovero di fanciulli abbandonati e vecchi senza tetto, collocandoli presso
istituti; assisteva gli inabili al lavoro, gli indigenti e i disoccupati.
L'assistenza si protraeva durante tutto l'anno ed era effettuata generalmente con
viveri in natura.
Erano previsti anche sussidi straordinari, destinati al
pagamento delle pigioni di casa, delle cure termali ed altro, il tutto nei casi di
provata indigenza. Nei periodi bellici erano assistiti gli sfollati, i sinistrati,
le famiglie dei connazionali rimpatriati prive di congiunti idonei al lavoro; le
famiglie dei militari alle armi; quelle dei caduti, dispersi e ammalati.
L'ECA
provvedeva al raggiungimento di tali finalità non solo con le rendite del proprio
patrimonio, ma anche con quelli delle istituzioni pubbliche ricadenti sotto la sua
amministrazione nonché con i fondi stanziati annualmente dal ministero dell'Interno,
con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e privati e
su entrate ordinarie quali addizionali sopra vari tributi erariali e locali.
L'amministrazione dell'ECA venne affidata inizialmente ad un organo collegiale,
detto Comitato, presieduto dal Podestà e nominato per un parte dal Prefetto e per
l'altra dalle associazioni fasciste. In seguito al D.L. 14 aprile 1944 n. 125, la
nomina dei membri del Comitato passò alla Giunta municipale (poi sostituita dal
Consiglio Comunale con D.L. 7 gennaio 1946).
In base allo steso decreto
spettava al Comitato, nella sua prima riunione, eleggere il presidente. Circa le
adunanze e le deliberazioni, la legge del 1937 non apportava cambiamenti rispetto
alla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 con cui erano state istituite le Congregazioni di
Carità ed al relativo regolamento amministrativo del 1891.
Ugualmente rimasero
immutate le disposizioni circa l'ufficio e gli impiegati dell'ente: l'ECA poteva
avere un proprio personale ed un proprio ufficio, se i mezzi e l'attività lo
permettevano, altrimenti si avvaleva della sede municipale e degli impiegati del
comune. La relativa indipendenza dell'ECA non escludeva che venissero esercitati
controlli sull'attività dei suoi organi.
Già la legge del 1890 attribuiva al
ministro dell'Interno un potere di alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Con
la riforma del 1923 (R.D. 30 dicembre, n. 2841) era stato riconosciuto allo stesso
ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza,
diritto trasferito poi al Prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, come
conseguenza del decentramento dei servizi del ministero dell'Interno.
Con
D.D.L. 22 marzo 1945, n. 173, vennero istituiti i Comitati provinciali di assistenza
e beneficenza che, oltre ad altri compiti specifici, erano tenuti a vigilare sulla
gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della Legge del 1890.
A
seguito del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, tutte le funzioni amministrative
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza
pubblica furono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto
ordinario. Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le attribuzioni degli enti comunali di
assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, vennero trasferiti ai
rispettivi comuni.
Degli atti prodotti dall'Ente Comunale di Assistenza di
Chiusi rimangono in archivio 63 unità archivistiche, in gran parte costituite da
atti contabili.
Soggetti produttori:
Ente comunale di assistenza di Chiusi, Chiusi
(Siena), 1898 - 1978