Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Comune di Bagnone

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1849 - 1868

Consistenza: 241 unità

In base a quanto disposto dall'art. 12 del decreto 30 aprile 1821 intorno all'amministrazione dei Comuni veniva formata una lista tripla dal Consiglio Comunitativo, la quale lista, corredata con le osservazioni del Governatore o Commissario Distrettuale e di quelle del Presidente dell'Interno, veniva presentata a Sua Maestà.

I podestà venivano eletti per sei anni e potevano nuovamente essere rieletti dopo tre anni dalla scadenza del loro mandato. Nel decreto si precisava che potevano essere proposti alla carica di podestà solo i cittadini dello stato parmense che avessero compiuto vent'anni, di religione cattolica, possessori di beni stabili nel Comune. Erano esclusi coloro che avevano liti pendenti con il comune, chi fosse stato destituito da pubblici impieghi, chi esercitava il notariato nei comuni privi di un commissario di Polizia, i ministri del culto.

Il podestà riuniva le funzioni amministrative e rappresentative del Comune. Entro il territorio amministrativo egli era il solo ed esclusivo depositario dell'autorità amministrativa, che esercitava sotto la direzione e sorveglianza diretta del Governatore o Commissario Distrettuale (e mediata della Presidenza dell'Interno). Presiedeva il consiglio comunitativo ed aveva in esso voto deliberativo.

Ogni podestà era affiancato nell'esercizio delle sue funzioni da uno o più sindaci, il cui numero era determinato sulla base della popolazione del comune. In caso di assenza o impedimento del podestà, il sindaco era investito dei poteri amministrativi; nel caso in cui ci fossero stati più sindaci questo compito spettava al più anziano in carica e se le nomine erano state fatte tutte allo stesso tempo, a colui il cui nome era scritto per primo nel relativo decreto di nomina. Durante l'esercizio del podestà l'autorità dei sindaci era nulla.

In ciascun comune era presente un consiglio municipale, chiamato anche Anzianato, presieduto dal podestà. Si trattava di un gruppo di persone scelte fra le più probe e più illuminate del comune per far conoscere i bisogni di esso, il voto dei suoi abitanti, dare il loro parere intorno all'impiego delle rendite comunali e fornire chiarimenti necessari alle autorità superiori tanto sui conti presentati quanto su qualsiasi altro oggetto riguardante gli interessi locali. La convocazione ordinaria di tale consiglio avveniva ogni anno nel mese di maggio per ordine del podestà, mentre le convocazioni straordinarie potevano aver luogo solamente dietro invito dei governatori o commissari distrettuali e in casi di urgenza, con l'obbligo di renderne conto al Presidente dell'Interno.

L'Anzianato, composto di venti o trenta consiglieri, doveva essere rinnovato per una metà alla fine di ogni triennio, gli altri consigli del comune, formati da quindici consiglieri, venivano rinnovati alla fine del primo triennio in numero di sette, alla fine del secondo di otto e così alternativamente sempre ad ogni triennio. Le rinnovazioni del consiglio dovevano avvenire per tratta. Per completare i corpi degli Anziani, i rispettivi consigli erano preposti alla compilazione di tante liste doppie di candidati, i quali dovevano essere presi per quattro quinti tra i maggiori possidenti del comune, ivi domiciliati, o comunque in grado di intervenire senza grande disagio alle sessioni del consiglio medesimo e per l'altro quinto tra persone di riconosciuta capacità. Le liste doppie dovevano essere inviate al Presidente dell'Interno, a cui spettava la nomina dei consiglieri comunali.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, come Bagnone, i consiglieri erano quindici e gli assessori due. Gli assessori venivano scelti dal numero dei consiglieri comunitativi, esercitavano funzioni di consultori ai podestà. Il loro mandato aveva durata triennale e potevano essere rieletti sino a quando rimanevano consiglieri.

Il podestà si avvaleva dell'aiuto di un segretario, pagato con fondi comunitativi. Al podestà spettava proporre nomine, sospensioni, destituzioni di questi segretari, la cui approvazione era compito dei governatori o dei commissari. Non poteva essere segretario un membro dell'amministrazione comunale. Al podestà spettava il compito di vigilare sull'ufficio della segreteria e sull'archivio comunale, considerando il segretario responsabile della regolarità del protocollo e assicurandosi che le carte nell'archivio fossero classificate in modo conveniente, curando anche che nel protocollo, il quale doveva essere unico ed avere numero progressivo, fossero riportate per estratto tutte le petizioni, relazioni, ordini superiori e così via presentati alla podesteria. Essi prestavano giuramento nel capoluogo di governo o distretto, nelle mani del governatore o del commissario distrettuale, non avevano una residenza obbligata, tuttavia erano tenuti a mantenere uffici e archivi municipali stabilmente in una casa posta nel territorio comunale.

Podestà e sindaci potevano tenere corrispondenza diretta con i superiori soltanto per mezzo dei rispettivi governatori o commissari; era però concessa loro facoltà di rivolgersi anche al Gabinetto di Sua Maestà per inoltrare le loro rimostranze nel caso in cui i governatori o commissari ritardassero o non provvedessero alle dovute richieste; anche in questo caso, tuttavia, avrebbero dovuto valersi del mezzo delle autorità competenti, ossia la presidenza dell'Interno e il Segretario di sua Maestà1.