Livello: serie
Estremi cronologici: 1849 - 1859Consistenza: 3 unità
In qualità di presidente del consiglio comunitativo il podestà era il solo
ad avere autorità in merito alla proposizione in consiglio delle materie intorno a
cui era opportuno deliberare, nonché intorno al modo di deliberare e di far
approvare le deliberazioni. In quanto al modo di deliberare il podestà era tenuto a
vigilare affinché le deliberazioni venissero fatte a scrutinio segreto, a pluralità
assoluta e sottoscritte da tutti i deliberanti. Gli oggetti attorno ai quali il
consiglio comunitativo doveva deliberare nella seduta ordinaria erano: l'esame del
conto di amministrazione dell'annata precedente, che doveva essere dato dal podestà;
in questa fase il consiglio non poteva essere presieduto dal podestà, bensì da un
consigliere anziano, scelto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti
dagli altri consiglieri presenti alla sessione, con l'esclusione del podestà. Agli
anziani spettava il compito di nominare al proprio interno un corpo di revisori dei
conti nel corso di tale sessione ordinaria; la verifica dello stato di popolazione;
la formazione del conto preventivo delle spese da affrontare; la proposta dei lavori
da eseguire per la riparazione e il mantenimento delle strade comunali; la
rinnovazione dell'Anzianato per
l'annata successiva; la scelta degli Anziani che dovevano essere assessori del
podestà, oppure la proposta dei candidati per la nomina dei nuovi magistrati
comunitativi. Nel corso delle sedute il consiglio poteva avvalersi o del segretario
del podestà o di uno dei consiglieri che volesse assumere tale incarico. Qualunque
fosse la persona che agiva in qualità di segretario della sessione, doveva essere
scelta mediante apposita deliberazione dell'Anzianato e il segretario così nominato manteneva l'incarico
per tutto l'anno in cui si doveva convocare il consiglio. Il podestà aveva il
compito di conservare negli archivi dei comuni gli atti originali delle
deliberazioni e di mandare una doppia coppia di ciascuna di esse ai Governatori o
commissari.