Livello: serie
Estremi cronologici: 1855 - 1859Consistenza: 2 unità
Con Sovrano Decreto del 10 luglio 1855 venne concessa al podestà l'autorità
di concedere licenze per tenere greggi di pecore. Il concessionario era tenuto a
chiedere tale licenza ai podestà dei comuni limitrofi, quando si verificava la
necessità di condurre le mandrie da un territorio ad un altro.
In base a quanto
disposto dall'art.9 del Decreto Sovrano del 14 maggio 1855, in cui si vietava di
tenere capre senza licenza dell'autorità comunale, spettava al podestà rendere noti
i nomi di coloro avevano avanzato richiesta di poter tenere capre nei loro stabili e
di volerle mandare al pascolo nei luoghi limitrofi. Erano concessi 20 giorni dal
momento in cui il podestà redigeva tale elenco a chiunque intendesse avanzare
opposizione motivata contro il rilascio di tale permesso. Tale opposizione doveva
essere redatta per iscritto e recare con chiarezza i motivi che inducevano ad
avanzarla.