Livello: sottoserie
Estremi cronologici: 1858Consistenza: 1 unità
Le disposizioni in merito alla pubblicazione dei ruoli della tassa
prediale e alla loro consegna al percettore comunale erano indicate nel
regolamento del 16 marzo 1832. Il podestà, ricevuti i ruoli che, secondo una
Determinazione sovrana del 21 luglio 1829, doveva avvenire entro il 18 novembre
di ogni anno, nel primo giorno festivo utile era tenuto a far pubblicare ed
affiggere nel capoluogo e nelle parrocchie di ciascun comunello un avviso, in
cui si rendesse noto che i medesimi ruoli, già resi esecutivi, erano depositati
presso la segreteria podestarile e che ciascun contribuente poteva prenderne
visione per tutti i cinque giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso
stesso. I contribuenti, proprietari o usufruttuari, erano tenuti a pagare le
somme per cui erano iscritti in detti ruoli agli esattori, nei termini stabiliti
dalla legge, ossia in dodici rate uguali, che scadevano il 15 di ciascun mese.
La quota fissata per ogni contribuente veniva calcolata sulla base della sua
rendita catastale imponibile (in terre ed edifici) e la somma da riscuotersi era
ripartita in tre voci, all'erario, al comune, all'assicurazione per i danni
cagionati dal fuoco. Essi, presa visione dei ruoli, avevano facoltà di
presentare richiami per ottenere scarichi o riduzioni delle quote assegnate, che
potevano essere apportati esclusivamente dai Governatori o commissari
distrettuali; al podestà era data solamente facoltà di ricevere i richiami volti
ad ottenere o moderazione o condonazione di quote, purché motivati da infortuni
avvenuti nel territorio del rispettivo comune. Tali richiami potevano essere
scritti su carta non bollata, a differenza degli altri. Le somme riscosse
dovevano essere pagate dall'esattore, per la parte che si trasmetteva al Tesoro
e alla Regia Assicurazione contro i danni cagionati dal fuoco alla cassa del
vice Percettore particolare di Parma e, per la quota spettante al comune, alla
cassa del comune medesimo
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