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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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XXVIII.2 Sussidi ai familiari dei militari alle armi

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1935 - 1962

Consistenza: 23 unità

Con R.D. 13 maggio 1915 n. 620, e successive circolari, venne stabilita l'assegnazione di un sussidio alle famiglie dei militari prigionieri o dispersi. In base a tale decreto, il ministero della guerra si impegnava a corrispondere mensilmente alle famiglie, fino al ritorno dalla prigionia o all'accertamento della morte del militare, la metà del suo stipendio. Con la circolare n. 259 del 1 maggio 1916 venne disposta, per l'intera durata della guerra, l'erogazione di un sussidio alle famiglie bisognose dei militari che si fossero arruolati volontari.
Analoghi e più organici provvedimenti furono emanati con la legge 22 gennaio 1934 n. 115, con cui si istituirono presso i comuni apposite commissioni allo scopo di valutare le domande e predisporre le operazioni necessarie per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari alle armi e ai militari stessi, che dovevano essere pagati presso gli uffici postali a scadenze settimanali o quindicinali.
Ad Uzzano rimangono 30 registri, ripartiti in due sottoserie relative al pagamento dei soccorsi giornalieri ai congiunti ai militari alle armi (23 ruoli) e al pagamento dei soccorsi giornalieri ai militari in licenza breve, coloniale, di convalescenza, agricola o straordinaria (7 ruoli).
Ciascun registro annuale è relativo a vari gruppi di pagamenti dei sussidi effettuati negli uffici postali di Pescia, Santa Lucia, Chiesina Uzzanese e Chiesanuova.


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