Livello: serie
Estremi cronologici: 1572 - 1659Consistenza: 1 unità
Per la repressione dei reati connessi al danneggiamento di beni - in
particolare di colture - sia privati che di proprietà comunitativa (danno dato),
funzionava in ogni comunità uno specifico tribunale regolamentato dagli statuti
locali
1
. Per Sinalunga lo statuto del 1553 stabiliva che i priori e il
camarlengo pro tempore nel mese di
gennaio eleggessero sei uomini da scrutinare nel Consiglio ordinario per la nomina
di tre stimatori e viari, incaricati tra l'altro di valutare i danni dati e farli
scrivere dal notaio del giusdicente in un apposito registro
2
.
Nei mesi di febbraio e agosto il collegio priorale doveva eleggere inoltre un
campaio, il quale coadiuvato da
una guardia doveva "accusare chi desse danno"
3
. Il giusdicente, ricevute le denunce (accuse) presentate dagli
ufficiali comunitativi o da privati (particolari), proceeva alla citazione dell'accusato, tenuto a
comparire entro otto giorni. Al contempo, l'accusatore era tenuto a far stimare il
danno entro sei giorni dalla presentazione dell'accusa. Il processo si svolgeva infine con rito sommario e, in
caso di colpevolezza, si concludeva generalmente con la comminazione di una
multa
4
. La comunità appaltò la gestione del provento derivante dal
danno dato fino al 1640, ricorrendo in seguito a forme di gestione diretta
5
.
Del materiale prodotto per l'amministrazione del danno dato l'archivio comunale
di Sinalunga conserva attualmente - oltre ai già ricordati verbali relativi agli
appalti, contenuti nella serie Libri dei
proventi - solo un registro di Stime di danni dati, mentre la documenazione a carattere più
precipuamente giudiziario è conservata nel fondo Giusdicenti dell'Archivio di Stato di Siena.