Livello: serie
Estremi cronologici: 1572 maggio 15 - 1778 maggio 17Consistenza: 8 unità
I registri delle deliberazioni (o riformagioni) contengono la stesura finale - verosimilmente
tratta da precedenti redazioni in forma di minuta - degli atti approvati dai
consigli delle comunità nello svolgimento dei loro compiti istituzionali e in
particolare la verbalizzazione, più o meno completa, delle discussioni e delle
risoluzioni prese, nonché delle elezioni di ufficiali e di soggetti chiamati a
ricoprire pubblici incarichi. Tali registri - redatti nelle comunità maggiori da
notai delle riformagioni o cancellieri e nelle altre dai giusdicenti o dai loro
notai - contengono quindi disposizioni a carattere generale destinate a riformare o
integrare gli statuti, ma soprattutto provvedimenti relativi a questioni di
ordinaria amministrazione.
Ogni singola registrazione di seduta contiene in
genere - dopo l'indicazione della data, dell'organo deliberante e del luogo di
riunione - gli estremi della proposta
- sorta di ordine del giorno formulato di solito dal giusdicente, da un suo vicario
o da un membro del collegio priorale -, il resoconto dei consigli - limitati in genere a quelli
successivamente approvati - e infine il risultato delle votazioni. Solo in casi
eccezionali i registri di deliberazioni di organi collegiali di comunità rurali
contengono processi verbali completi delle sedute.
Non si dispone per Sinalunga
di documentazione continua a carattere deliberativo anteriore al 1572, per quanto
risulti certa la produzione di libri di
riformagioni almeno dalla prima metà del Quattrocento
1
. Le sporadiche attestazioni contenute nella documentazione
diplomatistica comunale consentono di cogliere solo alcuni riflessi dell'evoluzione
degli organi deliberanti locali in età tardo medievale
2
. Gli atti del 1303, relativi alla risoluzione della vertenza
sorta tra la comunità locale e i discendenti di Ildibrandino Cacciaconti in merito
alla giurisdizione e signoria sul castello di Sinalunga, permettono di definire un
quadro degli organi collegiali di vertice di quel comune. A tale data risultano
operare un Consiglio generale - adunato in domo
comunis alla presenza del vicario e composto da una ventina di
membri, cui nell'occasione venne affiancata un'aggiunta di altri venti consiglieri - e un collegio di cinque
Difensori, coadiuvato da un Consiglio di sei membri
3
.
La documentazione comunale reca attestazioni dell'operato di organi collegiali
a partire dai primi anni del Trecento e con una certa frequenza solo dalla fine del
secolo
4
. Da quest'epoca fino alla fine dell'età repubblicana la
gestione degli affari comunitativi appare demandata ad un collegio di priori
frequentemente affiancati dal camarlengo, ad un Consiglio minore ampliato di norma
da un'aggiunta, comprendente in totale una trentina di membri, e ad un più ampio
Consiglio generale
5
, nonché a "commissioni" di massari eletti per scopi determinati
6
. Tali
Consigli si adunavano solitamente in domo
comunis o in una sala del palazzo del podestà alla presenza
dello stesso giusdicente e del collegio dei priori.