Livello: serie
Estremi cronologici: 1799-1816Consistenza: 2 unità
Il motuproprio del 22 febbraio 1798 aveva introdotto il sistema degli "accolli", attraverso il quale le comunità erano autorizzate a stipulare dei contratti di cottimo "per il mantenimento delle strade come pure i rifacimenti necessari alla loro remissione in quel buon grado in cui dovevano essere mantenute il perpetuo" 1. Il magistrato comunitativo poteva dunque procedere a stipulare dei contratti di accollo, della durata massima di nove anni, con i proprietari frontisti o contigui.
Un perito comunitativo, nominato appositamente, era incaricato di effettuare, sulla scorta del campione di strade, una visita alle strade comunitative e di redigere una relazione al fine di stabilire i lavori necessari al buon mantenimento delle strade e fissare i termini del contratto. Lo stesso perito, accompagnato dal locale provveditore di strade, doveva effettuare controlli annuali per verificare lo stato della manutenzione stradale e l'esecuzione dei lavori svolti.