Livello: serie
Estremi cronologici: 1748 - 1808Consistenza: 6 unità
Il materiale deliberativo conservato presso l'Archivio storico comunale di Scandicci acquista una sua organicità solo a partire dagli anni della riforma leopoldina. Del materiale precedente, che testimonia della vita e dell'attività degli organi di governo locale delle due leghe della Casellina e di Torri, sono rimasti conservati due soli registri, entrambi settecenteschi, uno dei quali si riferisce all'attività del consiglio della lega della Casellina, l'altro all'attività di quello della lega di Torri. Non è stato possibile individuare il momento in cui avvenne la dispersione di queste carte né rintracciare altrove i precedenti dell'attività deliberativa degli organi di governo delle due leghe, che pure risultavano esistenti nel momento in cui il cancelliere del Galluzzo relazionava al Neri circa il contenuto e le caratteristiche del suo archivio. Nella già ricordata Risposta, infatti, risultavano esistenti - e ancora "veglianti", cioè ancora in uso - i più antichi registri di deliberazioni della lega della Casellina (cominciato nel 1693) e della lega di Torri (cominciato nel 1641).
Per quanto riguarda la lega della Casellina, lo statuto del 1531 prevedeva l'esistenza di un consiglio costituito da un gonfaloniere e da un pennoniere e da dieci consiglieri. L'elezione dell'organo deliberativo della lega avveniva per estrazione dei nominativi dalle borse predisposte per i quattro quartieri1 di S. Giuliano a Settimo, S. Martino alla Palma, S. Stefano ad Ugnano e S. Colombano in cui era suddivisa la lega: ognuno dei quartieri esprimeva tre consiglieri ed, a rotazione, ad ognuno di essi spettava la nomina del gonfaloniere e del pennoniere. Le tratte venivano effettuate semestralmente e gli ufficiali duravano in carica sei mesi.2 Oltre alle consuete ammende, da comminarsi in caso di rifiuto, era previsto il divieto di due anni dalle cariche. Tuttavia solo pochi anni dopo, nella riforma del 1536, i divieti vennero ridotti ad un solo anno per gonfaloniere e pennoniere e vennero del tutto aboliti per tutti gli altri uffici contemplati dallo statuto, sintomo probabile di difficoltà non indifferenti nel coprire le cariche pubbliche.
Il registro di deliberazioni superstite (1767-1775) testimonia del perdurare dell'uso della rotazione delle cariche di gonfaloniere e pennoniere tra le componenti territoriali della lega. In esso sono verbalizzate tutte le decisioni adottate dall'organo di autogoverno locale relativamente alle materie di sua competenza, ma anche le operazioni di riforma delle borse e le tratte degli uffici.
Per quanto riguarda la lega di Torri, lo statuto quattrocentesco prevedeva che essa fosse costituita dai popoli di S. Vincenzo a Torri, S. Niccolò a Torri, S. Martino a Torri, S. Michele a Torri, S. Lorenzo a Torri, S. Maria a Marciola, del piviere di S. Vincenzo, e dai tre popoli di S. Maria alla Romola, S. Leonardo alla Querciola, S. Stefano a Gabbiola, del piviere di S. Giovanni in Socina, che erano rispettivamente denominati i "sei popoli di Torri" ed i "tre popoli aggiunti".3 Queste due componenti territoriali della lega erano rappresentate in maniera proporzionale nell'ambito dell'organo di autogoverno locale, costituito da tre sindaci (due per i sei popoli ed uno per i tre popoli aggiunti), da undici consiglieri (sette per i popoli di Torri, due per S. Maria alla Romola, uno per S. Leonardo alla Querciola e uno per S. Stefano a Gabbiola) e da due pennonieri (uno per i popoli di Torri ed uno per i popoli aggiunti), in carica per sei mesi, da novembre ad aprile e da maggio ad ottobre.
Il registro superstite delle deliberazioni della lega di Torri, risalente alla metà del Settecento, illustra, rispetto a questo quadro, forme istituzionali ancor più semplificate: la lega è infatti retta da un consiglio di sei rappresentanti espressi dai sei popoli e di un gonfaloniere che rappresentava, a rotazione, uno dei popoli.
La maggiore ristrettezza del consiglio, se da un lato è indice di una sempre più scarsa attività di quest' organo, che finiva per riunirsi soltanto per la tratta dell'esecutivo, per l'elezione della guardia dei boschi, e per procedere all'incanto degli stessi,4 dall'altro rende conto di mutati assetti territoriali della lega, che appare composta solo dai popoli di Torri, mentre i "tre popoli aggiunti" risultavano ormai compresi in quella della Casellina.
Con il Regolamento particolare emanato il 23 maggio 17745, in esecuzione del regolamento generale per le comunità del contado, la compagine territoriale delle due leghe della Casellina e di Torri veniva ricondotta all'unica realtà istituzionale e territoriale della nuova comunità di Casellina e Torri, retta dal magistrato comunitativo, composto da un gonfaloniere e sette rappresentanti, e dal consiglio generale costituito a sua volta dai residenti nel magistrato e da un deputato di ciascuna delle parrocchie che costituivano la nuova comunità.