Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Statuti e riforme

Livello: serie

Estremi cronologici: 1344 set. 6 - 1716

Consistenza: 3 unità

Gli statuti comunali dell'ancien régime si configurano come «testo costituzionale, più o meno articolato, inteso a stabilire la natura, le competenze, la composizione e il funzionamento interno degli organismi legislativi e di governo, e come codice, più o meno complesso, di leggi e di normative procedurali per l'amministrazione della giustizia civile e di quella criminale» 1 11. La loro redazione era normalmente affidata a commissioni di saggi appositamente nominate dai consigli comunitativi, che si riservavano l'approvazione del testo definitivo così come la revisione periodica dello stesso, al fine di apportarvi modifiche e integrazioni. Anche il testo di queste riforme è, almeno per i comuni minori quale Uzzano, riportato nel libro degli statuti, così come le cosiddette "riforme degli uffici", cioè le modifiche alla definizione delle funzioni e delle competenze delle magistrature comunali, nonché delle modalità della loro nomina, che accompagnavano regolarmente ogni nuova "imborsazione". Con questo termine si definisce l'insieme delle operazioni relative alla selezione dei soggetti idonei per le varie cariche e alla predisposizione delle polizze da estrarre a sorte, cioè i biglietti su cui i nomi degli approvati venivano scritti singolarmente o in gruppi un numero di volte sufficiente ad assicurare per il tempo dovuto, tramite successive estrazioni, il ricambio dei titolari dei diversi uffici.
Sia gli statuti che le riforme, per poter essere validi, dovevano essere sottoposti all'approvazione definitiva da parte delle magistrature di controllo della dominante: gli Approvatori degli statuti del contado e del distretto di Firenze e, in seguito, la Pratica segreta, che potevano a loro volta apportarvi modifiche. Inoltre, spesso i libri degli statuti contengono anche copie di lettere e ordini delle istituzioni fiorentine che, intervenendo su singole questioni, andavano a incidere sulle norme del diritto locale.
Il più antico statuto di Uzzano che ci sia pervenuto risale al 1339, redatto pochi mesi dopo la sottomissione al regime fiorentino, e si trova all'Archivio di Stato di Firenze 2 . Nell'archivio comunale non ne è rimasta traccia, mentre vi è conservato l'originale della redazione successiva, effettuata nel 1389 3 . Di questo statuto è stata realizzata l'edizione, cui si rimanda interamente per ogni commento 4 , mentre si specifica che il volume che lo contiene comprende anche riforme successive fino al 1651. Della serie fanno parte anche due volumi contenenti copia settecentesca in volgare degli statuti, con aggiunte e annotazioni fino al 1743. La traduzione e l'ammodernamento degli antichi statuti era un'esigenza assai sentita dagli uzzanesi almeno fin dal sec. XVI, dato che nel 1591 il cancelliere Bastiano di Francesco Ansaldi era stato incaricato di effettuare l'operazione insieme a Bartolomeo di Luca Bachechi, ma la decisione era stata poi annullata dagli approvatori fiorentini 5 . Nuove iniziative per ottenere una versione tradotta degli statuti risultano nel 1599, nel 1651, nel 1680 e nel 1687, ma fu soltanto nel 1716 che il comune di Uzzano riuscì ad avere una nuova versione degli antichi statuti, eseguita a Firenze presso l'ufficio delle riformagioni 6 .


Unità archivistiche