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Giurisdizione

Livello: sezione

Estremi cronologici: 1388 - 1750 feb. 7

Consistenza: 119 unità

Come ha ben riassunto Augusto Antoniella, «l'estensione del suo dominio sui territori del distretto comportò, da parte del comune di Firenze, l'istituzione di circoscrizioni di podesterie e l'insediamento di podestà che esercitavano, fra le altre, funzioni di giudici civili. Ma l'esistenza di magistrature giudiziarie periferiche della dominante non impedì ad alcuni comuni distrettuali di mantenere in vita tribunali civili comunitativi, esistenti da epoche precedenti e di cui era stata riconosciuta la continuità nei capitoli di sottomissione. Denominati indifferentemente Banche civili o "Banche attuarie", questi tribunali erano retti da un notaio di nomina comunale che, secondo le disposizioni statutarie, decideva di controversie di limitato valore, la cui cognizione restava, per conseguenza, sottratta alla competenza del giudice ordinario fiorentino» 1 .
Uzzano è proprio uno dei casi in cui, al momento della sottomissione a Firenze, una parte della giurisdizione in materia civile rimane appannaggio della comunità che, poi, continuerà a difenderla strenuamente per oltre quattro secoli, riuscendo a mantenerla fino alle riforme leopoldine del 1772 2 . Già nello statuto del 1339, infatti, risalta la figura del notaio del comune, forestiero e cittadino fiorentino, ma, soprattutto, scelto dalla comunità che, oltre a redigere e autenticare gli atti e i contratti del comune, ha piena competenza nel diritto civile e in assenza del podestà lo sostituisce ad ogni effetto nelle sue competenze giudiziarie in ambito penale, con l'esclusione dei reati che prevedono pene corporali. Il notaio, inoltre, presiede la corte, composta da due consiglieri del consiglio maggiore, che giudica i responsabili dei danni arrecati alle colture. Nello statuto del 1389 le sue prerogative in materia civile appaiono addirittura estese: sono di sua competenza esclusiva le cause di valore fino a 20 soldi, mentre alla funzione di attuario si aggiunge ora quella di cancelliere della corte comunale (in materia civile, penale e di danno dato) e di esecutore delle sentenze emanate dal podestà e dagli altri magistrati del comune
Tra il 1389 e il 1772 si incontrano vari momenti in cui la competenza in materia di giurisdizione civile di un ufficiale scelto dal comune di Uzzano o comunque - a partire dalla seconda metà del '500 quando il cancelliere diviene di nomina fiorentina - qui residente, viene messa in discussione, innescando una veemente reazione da parte degli uzzanesi. Nel 1420 la podesteria viene soppressa ed accorpata a quella di Pescia, mentre a Uzzano viene destinato un notaio residente, facente parte anch'esso della famiglia del podestà ma con autorità separata ed esclusiva riguardo all'amministrazione della giustizia nei confronti degli individui soggetti alla comunità, alla quale viene imposto di non più procedere alla nomina di un notaio deputato alla scrittura degli atti o a specifiche competenze civili e criminali. Nel 1424 Uzzano viene posta alle dipendenze del podestà di Buggiano, al quale rimane tuttavia l'obbligo di inviare un proprio notaio per amministrare la giustizia almeno una volta la settimana. Gli uzzanesi reagiscono a tale imposizione tentando di approvare propri statuti che riservino al notaio inviato da Buggiano tutta l'autorità in precedenza esercitata dal podestà e di salvaguardare il diritto di nominare in proprio un notaio con funzioni di cancelliere alle riformagioni e ufficiale del danno dato. Dopo che nel 1430 Firenze aveva concesso provvisoriamente il diritto ad un notaio del comune di amministrare la giustizia civile, nel 1433 si tenta nuovamente di lasciare al podestà fiorentino, residente a Buggiano, la sola competenza criminale, riservando al notaio del comune di Uzzano quella civile, oltre alla registrazione, con riscossione dei relativi diritti, degli atti criminali. Firenze, pur non mettendo più in discussione la competenza sul danno dato, continua a non accettare quella sulla giustizia civile. La soluzione cui nel tempo si va incontro è quella di riservare all'ufficiale del podestà di Buggiano - notaio o cavaliere a seconda dei semestri - tutta l'autorità e gli emolumenti per gli atti fatti nel giorno in cui viene a Uzzano - il mercoledì -, giorno nel quale quasi nessuno degli uzzanesi si presenta in tribunale per fare atti. Negli altri giorni della settimana è il cancelliere di Uzzano a fare gli atti, sentenziare e riscuotere. La riscossione degli emolumenti costituisce in effetti l'oggetto vero del contrasto. Infatti, gli ufficiali di Buggiano, che accettando la nomina pagano a Firenze la tassa per l'investitura comprensiva del calcolo sulla rendita del tribunale di Uzzano, vorrebbero riscuotere i diritti su tutti gli atti fatti in loro nome, anche quelli redatti dal cancelliere locale in loro assenza. I cancellieri di Uzzano, sostenuti dagli abitanti che continuano a considerare il cancelliere il loro giudice residente, sono invece disposti a cedere solo quelli relativi ai giorni in cui l'ufficiale è presente a Uzzano. La soluzione trovata nella seconda metà del Settecento - ma di lì a poco tutto sarà spazzato via dalle riforme leopoldine - è assai conveniente per gli uzzanesi e consiste nell'accollarsi come comunità il semplice rimborso all'ufficiale di Buggiano della tassa pagata a Firenze per l'accettazione della carica.
Il risultato di tutto ciò nella documentazione è che a Uzzano vengono prodotti e conservati fino all'Unità cinque gruppi di atti relativi all'attività giurisdizionale: atti civili del banco di Uzzano dal 1461 al 1750; atti di danno dato (accuse, sentenze e suppliche) dal 1388 al 1747; atti relativi al deposito dei pegni gravati dal 1583 al 1742; atti civili degli ufficiali del podestà dal 1476 al 1721; atti civili e lettere dei cancellieri giusdicenti dal 1585 al 1772. Al momento di separare gli atti giudiziari da quelli amministrativi, secondo le disposizioni del R.D. n. 5859 del 1° settembre 1870, solo gli ultimi due gruppi vennero considerati "atti dei tribunali e delle soppresse podesterie, vicarie e giudicature di pace" e quindi trasferiti alla Pretura, da cui nel 1906 passarono al Comune di Pescia e successivamente all'Archivio di stato di Pescia. Gli altri tre gruppi vennero invece considerati atti di competenza comunale e lasciati nell'archivio comunale, dove si trovano tuttora.