Livello: serie
Estremi cronologici: 1583 gen. 12 - 1742 mag. 22Consistenza: 4 unità
Gli atti di gravamento, ossia il sequestro di beni dei debitori
insolventi disposto dal giusdicente su richiesta dei creditori, veniva eseguito
dai messi del tribunale o del comune, che poi consegnavano gli oggetti gravati
ad un ufficiale apposito, il depositario dei pegni, nominato dal comune e
sottoposto al beneplacito dei Nove conservatori. Il depositario aveva a
disposizione un apposito registro, predisposto dal cancelliere che vi riportava
nel dettaglio le istruzioni per la sua tenuta, sul quale dovevano essere
registrati, in entrata, il nome del proprietario gravato, gli estremi
dell'ordine di sequestro, la descrizione del bene pignorato e il suo valore
determinato dagli stimatori del comune, la data del sequestro e il nome
dell'esecutore del gravamento. Il registro era predisposto anche per
l'annotazione, in uscita, delle informazioni riguardanti la restituzione del
bene al proprietario, nel caso ciò venisse disposto dal giusdicente, oppure la
vendita all'incanto, una volta scaduti i termini per la conservazione. In questo
caso venivano registrati il giorno della vendita, il compratore, il prezzo
ricavato (da cui venivano detratti gli emolumenti per l'esecutore), il
depositario e il giusdicente, nonché il costo per il mantenimento nel caso dei
pegni vivi.