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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Depositario dei pegni

Livello: serie

Estremi cronologici: 1583 gen. 12 - 1742 mag. 22

Consistenza: 4 unità

Gli atti di gravamento, ossia il sequestro di beni dei debitori insolventi disposto dal giusdicente su richiesta dei creditori, veniva eseguito dai messi del tribunale o del comune, che poi consegnavano gli oggetti gravati ad un ufficiale apposito, il depositario dei pegni, nominato dal comune e sottoposto al beneplacito dei Nove conservatori. Il depositario aveva a disposizione un apposito registro, predisposto dal cancelliere che vi riportava nel dettaglio le istruzioni per la sua tenuta, sul quale dovevano essere registrati, in entrata, il nome del proprietario gravato, gli estremi dell'ordine di sequestro, la descrizione del bene pignorato e il suo valore determinato dagli stimatori del comune, la data del sequestro e il nome dell'esecutore del gravamento. Il registro era predisposto anche per l'annotazione, in uscita, delle informazioni riguardanti la restituzione del bene al proprietario, nel caso ciò venisse disposto dal giusdicente, oppure la vendita all'incanto, una volta scaduti i termini per la conservazione. In questo caso venivano registrati il giorno della vendita, il compratore, il prezzo ricavato (da cui venivano detratti gli emolumenti per l'esecutore), il depositario e il giusdicente, nonché il costo per il mantenimento nel caso dei pegni vivi.


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