Livello: serie
Estremi cronologici: 1388 - 1748 gen. 9Consistenza: 16 unità
Il danno dato costituiva il terzo livello giurisdizionale, inferiore a
quelli penale e civile, ma di grandissima importanza per le comunità rurali,
relativo alla repressione sui danneggiamenti, dolosi o colposi, che persone e
animali potevano provocare ai terreni, alle colture e ai beni agricoli in
genere, pubblici e privati. Tale materia aveva una regolamentazione del tutto
particolare, assai variabile da luogo a luogo, ma sostanzialmente affidata a
tribunali interni alle comunità, che fondavano le procedure di giudizio sulla
consuetudine e su istruttorie sommarie, in cui semplici prove testimoniali
consentivano una rapida risoluzione delle vertenze. Con la sottomissione a
Firenze si crearono situazioni diversificate, con alcuni comuni che dovettero
cedere la tradizionale competenza al tribunale del giusdicente fiorentino,
mentre la maggior parte mantenne il diritto a giudicare in proprio in materia di
danno dato, spesso affidando tale compito ad un notaio appositamente scelto e
coadiuvato dagli ufficiali maggiori del comune. Anche ad Uzzano, lo statuto del
1339, successivo all'inizio della dominazione fiorentina, assegnava al notaio
del comune il compito di presiedere la corte, costituita anche da due componenti
il consiglio maggiore, che giudicava in materia di danno dato, ricevendo le
accuse dal massaio, responsabile di un corpo di vigilanza formato da ben otto
"custodi dei beni dei paesani e dei forestieri"
1
. Il
successivo statuto del 1389, oltre ad allargare la composizione della corte che
emetteva le sentenze in materia di danno dato comprendendovi, oltre al notaio
del comune, il podestà, gli ufficiali maggiori e i capitani di parte, definì in
modo assai dettagliato tanto la classificazione dei comportamenti ritenuti
illeciti, quanto le modalità della loro repressione
2
. In
alcuni casi il notaio del comune ricopriva la carica di giudice unico; a lui era
comunque riservata la competenza maggiore sull'istruttoria, per la quale si
avvaleva dell'opera di un custode foraneo e di uno locale.
In seguito, la
competenza che prima era del notaio del comune, passò al cancelliere, che la
mantenne sia dopo essere divenuto di nomina centrale, che dopo che la
Ordinatione universale sopra il danno dato del 7 settembre 1688
3
aveva concesso la facoltà di presentare le
denunce anche davanti al rettore criminale, oltre che davanti agli ufficiali dei
comuni. La giurisdizione dei tribunali comunali locali sul danno dato fu ovunque
abolita nel 1772 con la riforma dei tribunali di giustizia che la trasferì ai
giudici ordinari
4
. Ad Uzzano la serie comprende quaderni di
accuse e sentenze, oltre ad una busta di suppliche al sovrano da parte di
condannati dall'ufficiale del danno dato.