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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Contribuzione prediale

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1858

Consistenza: 1 unità

Le disposizioni in merito alla pubblicazione dei ruoli della tassa prediale e alla loro consegna al percettore comunale erano indicate nel regolamento del 16 marzo 1832. Il podestà, ricevuti i ruoli che, secondo una Determinazione sovrana del 21 luglio 1829, doveva avvenire entro il 18 novembre di ogni anno, nel primo giorno festivo utile era tenuto a far pubblicare ed affiggere nel capoluogo e nelle parrocchie di ciascun comunello un avviso, in cui si rendesse noto che i medesimi ruoli, già resi esecutivi, erano depositati presso la segreteria podestarile e che ciascun contribuente poteva prenderne visione per tutti i cinque giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso. I contribuenti, proprietari o usufruttuari, erano tenuti a pagare le somme per cui erano iscritti in detti ruoli agli esattori, nei termini stabiliti dalla legge, ossia in dodici rate uguali, che scadevano il 15 di ciascun mese. La quota fissata per ogni contribuente veniva calcolata sulla base della sua rendita catastale imponibile (in terre ed edifici) e la somma da riscuotersi era ripartita in tre voci, all'erario, al comune, all'assicurazione per i danni cagionati dal fuoco. Essi, presa visione dei ruoli, avevano facoltà di presentare richiami per ottenere scarichi o riduzioni delle quote assegnate, che potevano essere apportati esclusivamente dai Governatori o commissari distrettuali; al podestà era data solamente facoltà di ricevere i richiami volti ad ottenere o moderazione o condonazione di quote, purché motivati da infortuni avvenuti nel territorio del rispettivo comune. Tali richiami potevano essere scritti su carta non bollata, a differenza degli altri. Le somme riscosse dovevano essere pagate dall'esattore, per la parte che si trasmetteva al Tesoro e alla Regia Assicurazione contro i danni cagionati dal fuoco alla cassa del vice Percettore particolare di Parma e, per la quota spettante al comune, alla cassa del comune medesimo 1 .


905
Ruolo della contribuzione della tassa prediale
Registro senza coperta pp. 52-343
1858