Livello: sezione
Estremi cronologici: 1388 - 1750 feb. 7Consistenza: 119 unità
Come ha ben riassunto Augusto Antoniella, «l'estensione del suo dominio sui
territori del distretto comportò, da parte del comune di Firenze, l'istituzione di
circoscrizioni di podesterie e l'insediamento di podestà che esercitavano, fra le
altre, funzioni di giudici civili. Ma l'esistenza di magistrature giudiziarie
periferiche della dominante non impedì ad alcuni comuni distrettuali di mantenere in
vita tribunali civili comunitativi, esistenti da epoche precedenti e di cui era
stata riconosciuta la continuità nei capitoli di sottomissione. Denominati
indifferentemente Banche civili o "Banche attuarie", questi tribunali erano retti da
un notaio di nomina comunale che, secondo le disposizioni statutarie, decideva di
controversie di limitato valore, la cui cognizione restava, per conseguenza,
sottratta alla competenza del giudice ordinario fiorentino»
1
.
Uzzano è proprio uno dei casi in cui, al momento della sottomissione a Firenze,
una parte della giurisdizione in materia civile rimane appannaggio della comunità
che, poi, continuerà a difenderla strenuamente per oltre quattro secoli, riuscendo a
mantenerla fino alle riforme leopoldine del 1772
2
. Già nello statuto del
1339, infatti, risalta la figura del notaio del comune, forestiero e cittadino
fiorentino, ma, soprattutto, scelto dalla comunità che, oltre a redigere e
autenticare gli atti e i contratti del comune, ha piena competenza nel diritto
civile e in assenza del podestà lo sostituisce ad ogni effetto nelle sue competenze
giudiziarie in ambito penale, con l'esclusione dei reati che prevedono pene
corporali. Il notaio, inoltre, presiede la corte, composta da due consiglieri del
consiglio maggiore, che giudica i responsabili dei danni arrecati alle colture.
Nello statuto del 1389 le sue prerogative in materia civile appaiono addirittura
estese: sono di sua competenza esclusiva le cause di valore fino a 20 soldi, mentre
alla funzione di attuario si aggiunge ora quella di cancelliere della corte comunale
(in materia civile, penale e di danno dato) e di esecutore delle sentenze emanate
dal podestà e dagli altri magistrati del comune
Tra il 1389 e il 1772 si
incontrano vari momenti in cui la competenza in materia di giurisdizione civile di
un ufficiale scelto dal comune di Uzzano o comunque - a partire dalla seconda metà
del '500 quando il cancelliere diviene di nomina fiorentina - qui residente, viene
messa in discussione, innescando una veemente reazione da parte degli uzzanesi. Nel
1420 la podesteria viene soppressa ed accorpata a quella di Pescia, mentre a Uzzano
viene destinato un notaio residente, facente parte anch'esso della famiglia del
podestà ma con autorità separata ed esclusiva riguardo all'amministrazione della
giustizia nei confronti degli individui soggetti alla comunità, alla quale viene
imposto di non più procedere alla nomina di un notaio deputato alla scrittura degli
atti o a specifiche competenze civili e criminali. Nel 1424 Uzzano viene posta alle
dipendenze del podestà di Buggiano, al quale rimane tuttavia l'obbligo di inviare un
proprio notaio per amministrare la giustizia almeno una volta la settimana. Gli
uzzanesi reagiscono a tale imposizione tentando di approvare propri statuti che
riservino al notaio inviato da Buggiano tutta l'autorità in precedenza esercitata
dal podestà e di salvaguardare il diritto di nominare in proprio un notaio con
funzioni di cancelliere alle riformagioni e ufficiale del danno dato. Dopo che nel
1430 Firenze aveva concesso provvisoriamente il diritto ad un notaio del comune di
amministrare la giustizia civile, nel 1433 si tenta nuovamente di lasciare al
podestà fiorentino, residente a Buggiano, la sola competenza criminale, riservando
al notaio del comune di Uzzano quella civile, oltre alla registrazione, con
riscossione dei relativi diritti, degli atti criminali. Firenze, pur non mettendo
più in discussione la competenza sul danno dato, continua a non accettare quella
sulla giustizia civile. La soluzione cui nel tempo si va incontro è quella di
riservare all'ufficiale del podestà di Buggiano - notaio o cavaliere a seconda dei
semestri - tutta l'autorità e gli emolumenti per gli atti fatti nel giorno in cui
viene a Uzzano - il mercoledì -, giorno nel quale quasi nessuno degli uzzanesi si
presenta in tribunale per fare atti. Negli altri giorni della settimana è il
cancelliere di Uzzano a fare gli atti, sentenziare e riscuotere. La riscossione
degli emolumenti costituisce in effetti l'oggetto vero del contrasto. Infatti, gli
ufficiali di Buggiano, che accettando la nomina pagano a Firenze la tassa per
l'investitura comprensiva del calcolo sulla rendita del tribunale di Uzzano,
vorrebbero riscuotere i diritti su tutti gli atti fatti in loro nome, anche quelli
redatti dal cancelliere locale in loro assenza. I cancellieri di Uzzano, sostenuti
dagli abitanti che continuano a considerare il cancelliere il loro giudice
residente, sono invece disposti a cedere solo quelli relativi ai giorni in cui
l'ufficiale è presente a Uzzano. La soluzione trovata nella seconda metà del
Settecento - ma di lì a poco tutto sarà spazzato via dalle riforme leopoldine - è
assai conveniente per gli uzzanesi e consiste nell'accollarsi come comunità il
semplice rimborso all'ufficiale di Buggiano della tassa pagata a Firenze per
l'accettazione della carica.
Il risultato di tutto ciò nella documentazione è
che a Uzzano vengono prodotti e conservati fino all'Unità cinque gruppi di atti
relativi all'attività giurisdizionale: atti civili del banco di Uzzano dal 1461 al
1750; atti di danno dato (accuse, sentenze e suppliche) dal 1388 al 1747; atti
relativi al deposito dei pegni gravati dal 1583 al 1742; atti civili degli ufficiali
del podestà dal 1476 al 1721; atti civili e lettere dei cancellieri giusdicenti dal
1585 al 1772. Al momento di separare gli atti giudiziari da quelli amministrativi,
secondo le disposizioni del R.D. n. 5859 del 1° settembre 1870, solo gli ultimi due
gruppi vennero considerati "atti dei tribunali e delle soppresse podesterie, vicarie
e giudicature di pace" e quindi trasferiti alla Pretura, da cui nel 1906 passarono
al Comune di Pescia e successivamente all'Archivio di stato di Pescia. Gli altri tre
gruppi vennero invece considerati atti di competenza comunale e lasciati
nell'archivio comunale, dove si trovano tuttora.