Livello: sezione
Estremi cronologici: 1388 - 1750 feb. 7Consistenza: 119 unità
Come ha ben riassunto Augusto Antoniella, «l'estensione del suo dominio sui
				territori del distretto comportò, da parte del comune di Firenze, l'istituzione di
				circoscrizioni di podesterie e l'insediamento di podestà che esercitavano, fra le
				altre, funzioni di giudici civili. Ma l'esistenza di magistrature giudiziarie
				periferiche della dominante non impedì ad alcuni comuni distrettuali di mantenere in
				vita tribunali civili comunitativi, esistenti da epoche precedenti e di cui era
				stata riconosciuta la continuità nei capitoli di sottomissione. Denominati
				indifferentemente Banche civili o "Banche attuarie", questi tribunali erano retti da
				un notaio di nomina comunale che, secondo le disposizioni statutarie, decideva di
				controversie di limitato valore, la cui cognizione restava, per conseguenza,
				sottratta alla competenza del giudice ordinario fiorentino»
  1
.
				
Uzzano è proprio uno dei casi in cui, al momento della sottomissione a Firenze,
				una parte della giurisdizione in materia civile rimane appannaggio della comunità
				che, poi, continuerà a difenderla strenuamente per oltre quattro secoli, riuscendo a
				mantenerla fino alle riforme leopoldine del 1772
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. Già nello statuto del
				1339, infatti, risalta la figura del notaio del comune, forestiero e cittadino
				fiorentino, ma, soprattutto, scelto dalla comunità che, oltre a redigere e
				autenticare gli atti e i contratti del comune, ha piena competenza nel diritto
				civile e in assenza del podestà lo sostituisce ad ogni effetto nelle sue competenze
				giudiziarie in ambito penale, con l'esclusione dei reati che prevedono pene
				corporali. Il notaio, inoltre, presiede la corte, composta da due consiglieri del
				consiglio maggiore, che giudica i responsabili dei danni arrecati alle colture.
				Nello statuto del 1389 le sue prerogative in materia civile appaiono addirittura
				estese: sono di sua competenza esclusiva le cause di valore fino a 20 soldi, mentre
				alla funzione di attuario si aggiunge ora quella di cancelliere della corte comunale
				(in materia civile, penale e di danno dato) e di esecutore delle sentenze emanate
				dal podestà e dagli altri magistrati del comune 
Tra il 1389 e il 1772 si
				incontrano vari momenti in cui la competenza in materia di giurisdizione civile di
				un ufficiale scelto dal comune di Uzzano o comunque - a partire dalla seconda metà
				del '500 quando il cancelliere diviene di nomina fiorentina - qui residente, viene
				messa in discussione, innescando una veemente reazione da parte degli uzzanesi. Nel
				1420 la podesteria viene soppressa ed accorpata a quella di Pescia, mentre a Uzzano
				viene destinato un notaio residente, facente parte anch'esso della famiglia del
				podestà ma con autorità separata ed esclusiva riguardo all'amministrazione della
				giustizia nei confronti degli individui soggetti alla comunità, alla quale viene
				imposto di non più procedere alla nomina di un notaio deputato alla scrittura degli
				atti o a specifiche competenze civili e criminali. Nel 1424 Uzzano viene posta alle
				dipendenze del podestà di Buggiano, al quale rimane tuttavia l'obbligo di inviare un
				proprio notaio per amministrare la giustizia almeno una volta la settimana. Gli
				uzzanesi reagiscono a tale imposizione tentando di approvare propri statuti che
				riservino al notaio inviato da Buggiano tutta l'autorità in precedenza esercitata
				dal podestà e di salvaguardare il diritto di nominare in proprio un notaio con
				funzioni di cancelliere alle riformagioni e ufficiale del danno dato. Dopo che nel
				1430 Firenze aveva concesso provvisoriamente il diritto ad un notaio del comune di
				amministrare la giustizia civile, nel 1433 si tenta nuovamente di lasciare al
				podestà fiorentino, residente a Buggiano, la sola competenza criminale, riservando
				al notaio del comune di Uzzano quella civile, oltre alla registrazione, con
				riscossione dei relativi diritti, degli atti criminali. Firenze, pur non mettendo
				più in discussione la competenza sul danno dato, continua a non accettare quella
				sulla giustizia civile. La soluzione cui nel tempo si va incontro è quella di
				riservare all'ufficiale del podestà di Buggiano - notaio o cavaliere a seconda dei
				semestri - tutta l'autorità e gli emolumenti per gli atti fatti nel giorno in cui
				viene a Uzzano - il mercoledì -, giorno nel quale quasi nessuno degli uzzanesi si
				presenta in tribunale per fare atti. Negli altri giorni della settimana è il
				cancelliere di Uzzano a fare gli atti, sentenziare e riscuotere. La riscossione
				degli emolumenti costituisce in effetti l'oggetto vero del contrasto. Infatti, gli
				ufficiali di Buggiano, che accettando la nomina pagano a Firenze la tassa per
				l'investitura comprensiva del calcolo sulla rendita del tribunale di Uzzano,
				vorrebbero riscuotere i diritti su tutti gli atti fatti in loro nome, anche quelli
				redatti dal cancelliere locale in loro assenza. I cancellieri di Uzzano, sostenuti
				dagli abitanti che continuano a considerare il cancelliere il loro giudice
				residente, sono invece disposti a cedere solo quelli relativi ai giorni in cui
				l'ufficiale è presente a Uzzano. La soluzione trovata nella seconda metà del
				Settecento - ma di lì a poco tutto sarà spazzato via dalle riforme leopoldine - è
				assai conveniente per gli uzzanesi e consiste nell'accollarsi come comunità il
				semplice rimborso all'ufficiale di Buggiano della tassa pagata a Firenze per
				l'accettazione della carica. 
Il risultato di tutto ciò nella documentazione è
				che a Uzzano vengono prodotti e conservati fino all'Unità cinque gruppi di atti
				relativi all'attività giurisdizionale: atti civili del banco di Uzzano dal 1461 al
				1750; atti di danno dato (accuse, sentenze e suppliche) dal 1388 al 1747; atti
				relativi al deposito dei pegni gravati dal 1583 al 1742; atti civili degli ufficiali
				del podestà dal 1476 al 1721; atti civili e lettere dei cancellieri giusdicenti dal
				1585 al 1772. Al momento di separare gli atti giudiziari da quelli amministrativi,
				secondo le disposizioni del R.D. n. 5859 del 1° settembre 1870, solo gli ultimi due
				gruppi vennero considerati "atti dei tribunali e delle soppresse podesterie, vicarie
				e giudicature di pace" e quindi trasferiti alla Pretura, da cui nel 1906 passarono
				al Comune di Pescia e successivamente all'Archivio di stato di Pescia. Gli altri tre
				gruppi vennero invece considerati atti di competenza comunale e lasciati
				nell'archivio comunale, dove si trovano tuttora.