Il dazio dei possidenti era l'imposta comunitativa sui beni stabili situati
nel territorio della Comunità. La somma ricavata da questa imposizione veniva
impiegata dalla Comunità per coprire le spese e le necessità del bilancio e per il
pagamento della tassa d i redenzione (cfr. ASCM, Leggi e ordini, T. I, n.
16).