Livello: serie
Estremi cronologici: 1449 - 1778Consistenza: 45 unità
Secondo il capitolo XXIII dello statuto quattrocentesco del Comune di Massa "De abendo abundantiam bladi in civitate Masse"1, ogni anno venivano eletti dal Consiglio maggiore quattro cittadini in qualità di Ufficiali del Biado. Il loro compito era quello di censire tutto il grano e ogni altro tipo di biada esistente in Massa, stimare il fabbisogno della Comunità e provvedere alla vendita o all'acquisto secondo le necessità. Il Consiglio generale della Comunità nel 1589 con deliberazione del 24 settembre nominò quattro uomini sopra l'abbondanza due per Città Vecchia e due per Città Nuova. A questi verme data l'autorità di procurare i grani obbligando i beni della Comunità e dei privati, e il compito di provvedere elargizioni per i poveri 2.
Nel 1619, con testamento del 24 marzo, il canonico Curzio Bandini con un lascito di mille scudi riformava l'istituto dell'Abbondanza3. Questo capitale era destinato all'acquisto di grano per costituire un fondo fisso non inferiore alle cento moggia, che veniva venduto o prestato agli agricoltori per poi essere restituito al raccolto. I residui sopra le cento moggia dovevano essere dispensate ai poveri. L'esecutore testamentario a cui il testatore aveva affidato il compito di regolare l'amministrazione dell'Abbondanza, provvide a nominare i Santesi in qualità di soprintendenti e revisori di questa. Per dare maggiore efficacia all'istituto, sempre secondo la volontà del testatore, la Comunità supplicò l'autorità granducale affinchè concedesse la possibilità di perseguire i debitori dell'Abbondanza al di là di qualsiasi privilegio4.