Registri protocollo delle deliberazioni del consiglio
comunale
Livello: sottoserie
Estremi cronologici: 1866 -
1969
Consistenza: 34 unità
La Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20
marzo 1865, n. 2248 prevedeva che ogni comune fosse amministrato da due
assemblee deliberative, la cui composizione variava secondo il numero degli
abitanti: il Consiglio comunale e la Giunta municipale presieduta da un Sindaco,
nominato dal re fino al 1898 poi eletto dal Consiglio (R.D. 1 settembre 899, n.
394). I consiglieri, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della
Legge, erano eletti dai cittadini di sesso maschile che avevano compiuto 21
anni, che godevano dei diritti civili e che pagavano annualmente per
contribuzioni dirette, di qualsivoglia natura, almeno lire 15, a questi si
aggiungevano alcune categorie particolari. Erano eleggibili a consiglieri
tutti gli elettori iscritti nelle liste tranne gli ecclesiastici, i funzionari
del governo che vigilavano sulle amministrazioni comunali, coloro che ricevevano
uno stipendio o salario dal comune e coloro che avevano il "maneggio"
del denaro comunale, le donne, gli interdetti e coloro che si erano
macchiati di reati. Non potevano essere eletti contemporaneamente padre e
figlio, suocero e genero. Il consiglio era tenuto a riunirsi in sessione
ordinaria due volte l'anno, in primavera ed in autunno, alla presenza del
segretario comunale in qualità di verbalizzante e con funzioni consultive nelle
materie giuridico - amministrative. Nella sessione primaverile aggiornava
le liste elettorali ed esaminava il conto consuntivo dell'anno precedente; in
quella autunnale eleggeva i componenti della giunta, deliberava il bilancio, e
nominava i revisori contabili. Era inoltre stabilito che le adunanze del
consiglio fossero pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui venivano trattati
fatti riguardanti persone. Ulteriori informazioni circa il funzionamento
del consiglio furono emanate con il regolamento applicativo della legge
comunale, in particolare l'articolo 21 prescriveva che il segretario comunale
dopo aver trascritto i verbali delle deliberazioni adottate su appositi
registri, li dovesse conservare debitamente "legati, affogliati, e
rubricati in ordine cronologico o di numero". Alle norme generali
fissate dalla Legge si affiancavano quelle definite nel Regolamento interno del
1866, secondo il quale il Consiglio votava per alzata e seduta o per appello
nominale, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti persone, per le quali
si ricorreva allo squittinio segreto. La legge del 1865 venne poi
sostituita da quelle successive emanate: nel 18891, con regolamento dello stesso anno2, nel 18983,
con regolamento dell'anno successivo4, nel 19085, con
regolamento del 19116, nonché da
quelle del 19157 e del 19348, che non furono mai seguite da un
regolamento. Con la Legge del 4 febbraio 1926 n. 237, venne stabilito che
nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti i consigli e le giunte
fossero sostituiti da un Podestà di nomina governativa. L'ordinamento
podestarile venne esteso a tutti i comuni a seguito del R.D.L. 3 settembre 1926,
n. 1910. A Chiusi il Consiglio continuò a deliberare fino al 18 ottobre 1830 per
essere poi reintegrato nelle sue tradizionali funzioni nell'aprile 1946, in
seguito allo svolgimento delle elezioni amministrative (D.L.Lgs 7 gennaio 1946,
n. 1).