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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Soggetto conservatore:

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Ufficio elettorale

Livello: serie

Estremi cronologici: 1872 - 1979

Consistenza: 30 unità

La serie è costituita da 30 unità archivistiche comprese nelle sottoserie "Commissione elettorale comunale (CEC)" (3 unità, 1947-1969), "Liste elettorali" (15 unità, 1872-1952) e "Atti diversi" (12 unità, 1938-1979).
Le liste elettorali contengono l'elenco dei cittadini che, in base al possesso dei requisiti di legge, sono riconosciuti elettori. I requisiti per l'iscrizione nelle liste furono elencati per la prima volta nel R.D. 20 marzo 1865 n. 2248 che affidò alla giunta il compito di procedere alla loro formazione e revisione annuale aggiornandole in base ai cambiamenti di residenza, decessi e nuove iscrizioni.
La giunta era inoltre tenuta a sottoporle annualmente all'approvazione del Consiglio nella sessione di primavera. Le liste, compilate in doppio esemplare, venivano poi trasmesse al prefetto per la definitiva approvazione da parte della deputazione provinciale (allegato A della Legge 20 marzo 1865 n. 2248).
Con la Legge 11 luglio 1894, n. 286 i compiti della giunta furono trasferiti ad una apposita Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e costituita da quattro o sei membri, a seconda del numero dei consiglieri, nominati dal consiglio stesso nella sessione autunnale e scelti anche fuori del consiglio fra gli elettori del comune.
Tale commissione redigeva tre elenchi separati: il primo i cui si proponeva l'iscrizione di coloro che avevano il diritto di essere elettori nel collegio o nel comune, il secondo in cui proponeva le cancellazioni ed il terzo i cui segnava i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non erano state accolte.
Gli elenchi venivano poi trasmessi, insieme alla lista definitiva politica o amministrativa dell'anno precedente, al presidente della Commissione elettorale provinciale per l'approvazione. In base agli elenchi approvati la commissione doveva poi rettificare ciascuna lista permanente.
Nel 1912, in seguito all'introduzione del suffragio "universale", le operazioni per la revisione delle liste elettorali divennero più complesse. I sindaci ebbero il compito di preparare, ogni anno, tre elenchi: uno dei cittadini che avessero raggiunto i trenta anni; uno di coloro che avessero compiuto ventuno anni; ed uno di coloro che avessero compiuto ventuno anni e assolto gli obblighi militari.
Estratti di tali elenchi dovevano essere poi trasmessi ai vari tribunali, agli ispettori scolastici e all'esattore comunale. Le commissioni elettorali comunali ebbero invece il compito di elaborare ben cinque elenchi: il primo in cui si proponevano le iscrizioni; il secondo in cui si proponevano le cancellazioni; il terzo in cui si elencavano le domande non accolte;
il quarto in cui erano segnati i nomi degli emigrati in via permanente all'estero; il quinto contenente i nomi di coloro che, militari di truppa o sottufficiali, non potevano esercitare il diritto elettorale.
Nel 1926, con l'abolizione del sistema elettorale e l'introduzione della figura del podestà, la revisione annuale delle liste elettorali venne effettuata esclusivamente per le politiche. La commissione riprese appieno la sua attività dopo la seconda guerra mondiale, quando fu ripristinato il sistema elettorale democratico e vennero redatte ex novo le liste elettorali generali maschile e femminile, secondo quanto previsto dal D. legislativo 22 aprile 1945, n. 214.